LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1981, n. 2
DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI TASSIDERMISTI ED IMBALSAMATORI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 22 gennaio 1981
Art. 6
All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione l'interessato dovrà specificamente indicare tutti gli animali, vivi, morti o già preparati, a qualsiasi titolo posseduti.
Il tassidermista o imbalsamatore dovrà apporre su tutti gli animali preparati o comunque consegnati al cliente o posti in circolazione dopo l'approvazione della presente legge un' etichetta saldamente fissata con l'indicazione del proprio nome, del numero dell'autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro di cui all'art. 5.