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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1981, n. 2

DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI TASSIDERMISTI ED IMBALSAMATORI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 22 gennaio 1981

Art. 8
L'esercizio a qualunque titolo della tassidermia o imbalsamazione senza l'apposita autorizzazione è punito per ogni capo rilevato in conformità dell'art. 31 - lettera n) della legge n. 968 del 27 dicembre 1977 Sito esterno.
La violazione di ogni altro obbligo di cui alla presente legge o alle prescrizioni eventualmente contenute nell' autorizzazione, è punita, oltre che con la sospensione o revoca dell'autorizzazione, con la sanzione amministrativa da L.20.000 a L.50.000 per ogni esemplare cui la violazione si riferisce.
E' fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni, sia statale sia regionale, con particolare riguardo alle norme venatorie e a quelle del codice penale in tema di ricettazione.

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