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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1981, n. 2

DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI TASSIDERMISTI ED IMBALSAMATORI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 22 gennaio 1981

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'esercizio in qualunque forma e a qualunque fine dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione.
Art. 2
E' delegato alle Province e al Circondario di Rimini l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio di detta autorizzazione previo parere della Consulta provinciale di cui all'art. 18 della legge regionale n. 31 del 16 agosto 1978.
Art. 3
La Consulta di cui al precedente art. 2, prima di esprimere il proprio parere, deve sentire le associazioni di categoria dei tassidermisti ed imbalsamatori e accertare che il richiedente possegga buona conoscenza faunistica e sia esperto delle tecniche della tassidermia e della imbalsmazione.
Art. 4
E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:
a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purchè catturata nel pieno rispetto di tutte le norme venatorie vigenti;
b) alla fauna esotica, purchè l'abbattimento e l'importazione o, comunque, l'impossessamento siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi d' origine, dagli accordi internazionali;
c) alla fauna domestica.
E' inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne è permessa l'uccisione, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia e regolarmente autorizzati quando una autorizzazione sia richiesta.
Art. 5
Il tassidermista o imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, fornito dall'Amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso anche temporaneo, con particolare riferimento alla specie e provenienza di ogni esemplare. Dovranno essere inoltre indicate le generalità del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali l'imbalsamatore ne è venuto altrimenti in possesso.
Art. 6
All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione l'interessato dovrà specificamente indicare tutti gli animali, vivi, morti o già preparati, a qualsiasi titolo posseduti.
Il tassidermista o imbalsamatore dovrà apporre su tutti gli animali preparati o comunque consegnati al cliente o posti in circolazione dopo l'approvazione della presente legge un' etichetta saldamente fissata con l'indicazione del proprio nome, del numero dell'autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro di cui all'art. 5.
Art. 7
Il tassidermista o imbalsamatore deve consentire in ogni momento agli incaricati della Provincia e agli agenti venatori l'ispezione dei locali adibiti all'esercizio della attività, a deposito degli animali preparati o da preparare.
Art. 8
L'esercizio a qualunque titolo della tassidermia o imbalsamazione senza l'apposita autorizzazione è punito per ogni capo rilevato in conformità dell'art. 31 - lettera n) della legge n. 968 del 27 dicembre 1977 Sito esterno.
La violazione di ogni altro obbligo di cui alla presente legge o alle prescrizioni eventualmente contenute nell' autorizzazione, è punita, oltre che con la sospensione o revoca dell'autorizzazione, con la sanzione amministrativa da L.20.000 a L.50.000 per ogni esemplare cui la violazione si riferisce.
E' fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni, sia statale sia regionale, con particolare riguardo alle norme venatorie e a quelle del codice penale in tema di ricettazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 20 gennaio 1981

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