LEGGE REGIONALE 07 febbraio 1981, n. 6
PIANO SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1981- 1983
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 dell' 11 febbraio 1981
Art. 16
Convenzione con gli organi della sanità militare
Le finalità previste dall'art. 11, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono realizzate attraverso apposite convenzioni stipulate fra la Regione e gli organi della sanità militare competenti per territorio. Tali convenzioni, una volta definite, fanno parte del piano sanitario regionale.
Le convenzioni di cui al precedente comma vanno attuate, per quanto concerne la definizione degli aspetti organizzativi, delle modalità operative e dell'utilizzazione delle strutture, con specifiche convenzioni da stipulare fra gli organi della sanità militare e le unità sanitarie locali.