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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 febbraio 1981, n. 6

PIANO SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1981- 1983

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 dell' 11 febbraio 1981

Titolo I
OGGETTO, CONTENUTI E LIMITI DI APPLICAZIONE DEL PIANO
Art. 1
Oggetto
Il piano sanitario regionale per il triennio 1981/ 1983 è costituito dalla presente legge e dai suoi allegati. Il piano, predisposto nell'osservanza delle disposizioni di cui all' articolo 11, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, è formato con riferimento al piano poliennale degli interventi regionali, tenuto conto delle proposte contenute negli schemi di piano comprensoriale predisposti ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 18 maggio 1979, n. 14.
Le unità sanitarie locali, strutture operative dei comuni singoli o associati e delle comunità montane, nell' esercizio delle proprie funzioni e nella predisposizione dei programmi di attività, si uniformano alle norme ed agli indirizzi della presente legge.
Art. 2
Contenuti del piano
Il piano sanitario regionale, in relazione alle esigenze stabilite dall'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 14, determina per il triennio 1981/ 1983:
- gli obiettivi generali della programmazione sanitaria regionale;
- gli obiettivi specifici da perseguire mediante appositi progetti - obiettivo e programmi speciali;
- la struttura organizzativa, l'ambito territoriale di riferimento. l'ubicazione e il dimensionamento dei presidi e dei servizi per lo svolgimento delle funzioni sanitarie e gli indirizzi per la realizzazione degli obiettivi.
Il piano sanitario regionale 1981/ 1983 determina altresì l'importo delle quote da iscrivere nel bilancio della Regione, le modalità per attuare la unificazione delle prestazioni sanitarie nelle unità sanitarie locali, gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione delle stesse unità sanitarie locali nella fase di avvio del servizio sanitario nazionale.
Art. 3
Limiti di applicazione
La presente legge produce effetti fino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e, da tale data, si applica limitatamente alle disposizioni non in contrasto con essa.
All'atto dell'entrata in vigore del piano sanitario nazionale il consiglio regionale, anche in riferimento alle previsioni del terzo comma del successivo articolo 14, provvede ad adeguare e ad armonizzare le norme della presente legge a quelle della legge nazionale.
Titolo II
OBIETTIVI E AZIONI PROGRAMMATICHE
Art. 4
Obiettivi
Il piano sanitario per il triennio 1981/ 1983, conformemente alle finalità di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, persegue l'obiettivo della tutela della salute dei cittadini con interventi unitari e globali volti alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e alla rimozione delle cause di nocività negli ambienti di vita e di lavoro prioritariamente mediante:
a) l'equilibrata distribuzione delle strutture, dei servizi e dei presidi, tesa a realizzare l'omogeneità delle prestazioni e l'agevole accesso alle stesse;
b) la qualificazione delle prestazioni e l'adeguamento dei servizi ai bisogni reali della popolazione;
c) l'impiego ottimale delle risorse in termini di efficacia e di efficienza, attraverso un' adeguata organizzazione dei presidi e dei servizi;
d) il coordinamento e l'integrazione fra le funzioni svolte dai servizi sanitari e quelle svolte dai servizi sociali.
La quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione è prioritariamente destinata al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.
Art. 5
Educazione sanitaria
Le unità sanitarie locali, al fine di assicurare la formazione di un' adeguata coscienza sanitaria, in particolare nel campo dell'igiene individuale, dell'igiene degli alimenti, dell'uso dei prodotti farmaceutici e della corretta utilizzazione dei servizi, predispongono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, programmi di educazione sanitaria rivolti al cittadino e alla comunità.
Nella formulazione dei programmi le unità sanitarie locali si attengono, in via prioritaria, alle indicazioni della presente legge.
Per l'educazione sanitaria nell'ambito scolastico, i programmi devono prevedere forme e modalità di collaborazione con i competenti organi della scuola. Detti programmi possono prevedere modalità e forme di coinvolgimento del personale della scuola di ogni ordine e grado.
L'attuazione dei programmi è assicurata, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, dall'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale con il coinvolgimento dei medici di base e attraverso l'impiego degli operatori dei servizi sanitari e sociali.
Art. 6
Progetti - obiettivo
Nell'ambito degli obiettivi generali di cui al primo comma del precedente articolo 4, costituiscono progetti-obiettivo:
- la tutela della procreazione libera e responsabile e della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva;
- la tutela della salute delle persone anziane; -) la tutela della salute dei lavoratori in ambienti di lavoro;
- l'igiene pubblica;
- la tutela della salute dei tossicodipendenti e la prevenzione degli stati di tossicodipendenza.
Negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 sono indicati i contenuti e gli scopi di ciascuno dei progetti - obiettivo di cui al precedente comma, nonchè gli strumenti e le risorse finanziarie per la realizzazione degli stessi.
Art. 7
Programmi speciali
Nell'ambito degli obiettivi generali del piano e delle previsioni della legge regionale 18 maggio 1979, n. 14, in ordine alle funzioni ospedaliere, costituiscono programmi speciali:
- l'organizzazione delle attività emodialitiche e di trapianto renale;
- l'organizzazione della raccolta, della distribuzione e dell'utilizzo del sangue umano;
- l'organizzazione delle attività cardiochirurgiche;
- l'organizzazione di attività ortopediche ad alta specializzazione e dei relativi programmi di ricerca finalizzata.
Negli allegati 6, 7, 8 e 9 sono rispettivamente indicativi i contenuti, gli scopi specifici e le risorse finanziarie da destinare a ciascun programma.
Art. 8
Indirizzi per lo svolgimento delle funzioni sanitarie
Nello svolgimento delle funzioni sanitarie di competenza dei servizi di cui al titolo II, capo II della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, le unità sanitarie locali si attengono, per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 4, agli indirizzi di seguito indicati:
a) igiene pubblica:
- potenziamento quantitativo e qualitativo dei servizi di igiene pubblica con riferimento alle previsioni dello specifico progetto - obiettivo e della legge regionale 5 maggio 1980, n.
b) medicina preventiva e igiene del lavoro:
- potenziamento quantitativo e qualitativo dei servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro con riferimento alle previsioni dello specifico progetto - obiettivo e della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33;
c) procreazione libera e responsabile, tutela sociale e sanitaria della maternità, infanzia e dell'età evolutiva e assistenza famiglia:
- coordinamento e unificazione organizzativa delle attività del servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sociale e sanitaria della maternità, infanzia e dell'età evolutiva e per l'assistenza alla famiglia con riferimento alla legge regionale 10 giugno 1976, n. 22, alla legge regionale 1 aprile 1980, n. 24 e alle previsioni dello specifico progetto - obiettivo;
d) igiene mentale e assistenza psichiatrica:
- potenziamento quantitativo e qualitativo dei servizi per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica con riferimento alla legge 31 luglio 1978, n. 25 Sito esterno e con particolare riguardo alla attivazione dei presidi residenziali e semiresidenziali per la brevidegenza e alla organizzazione dei servizi di cui al quinto comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
- graduale superamento degli ospedali psichiatrici, con l'obiettivo di realizzare una progressiva diminuzione dell'attuale presenza manicomiale, principalmente attraverso la ricerca di adeguati interventi territoriali
e) attività medica di base, attività specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica:
- realizzazione di un equilibrato rapporto tra medici e assistibili, in riferimento all'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
- attuazione, a livello medico di base, degli interventi programmatici nei settori dell'educazione sanitaria, della prevenzione e della rilevazione statistico - epidemiologica;
- coordinamento e unificazione delle modalità e dei livelli di erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, anche attraverso l'esercizio delle stesse in ambito distrettuale, in relazione alle previsioni della presente legge;
- redistribuzione quantitativa e qualitativa delle attività specialistiche ambulatoriali e potenziamento di quelle necessarie alla realizzazione di specifici programmi di intervento in campo preventivo e riabilitativo;
- realizzazione dell'uso appropriato e razionale dei farmaci attraverso la corretta gestione del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale e la promozione di una adeguata informazione ed educazione sanitaria, anche ai fini del contenimento dei consumi farmaceutici
f) assistenza ospedaliera:
- ristrutturazione e unificazione organizzativa degli stabilimenti ospedalieri insistenti nell'ambito territoriale della stessa unità sanitaria locale;
- avvio dell'integrazione tra divisioni, sezioni, servizi affini e complementari e servizi e presidi extraospedalieri, con particolare riferimento all'organizzazione delle funzioni di emergenza e di quelle materno - infantile;
- riqualificazione dell'attività ospedaliera, razionalizzazione e organizzazione della stessa, anche attraverso un migliore utilizzo dei posti letto;
g) igiene, profilassi e assistenza veterinaria:
- potenziamento degli interventi volti alla tutela della sanità animale ed alla vigilanza sugli alimenti di origine animale
Con legge regionale da emanarsi entro il 31 dicembre 1981 ed in riferimento all'art. 22 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, saranno individuate le funzioni, indicandone le modalità, da organizzare anche in forma dipartimentale.
Art. 9
Uniformità delle prestazioni sanitarie
Il consiglio regionale, con riferimento al precedente articolo 2, secondo comma, disciplina, con regolamento, le modalità di erogazione delle prestazioni, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, le unità sanitarie locali erogano l'assistenza sanitaria in condizioni di uniformità ed uguaglianza, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 5 del decretolegge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno.
Art. 10
Formazione e qualificazione professionale del personale
La Regione assicura il potenziamento delle attività volte alla formazione, alla qualificazione e all'aggiornamento professionale degli operatori del servizio sanitario.
La Regione, in particolare, provvede:
- a favorire l'utilizzazione di strutture delle unità sanitarie locali riconosciute idonee per le esigenze didattiche e di ricerca, anche in riferimento alle convenzioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
- all'assunzione di iniziative straordinarie per la riqualificazione e la conversione tra professionalità diverse allo scopo di favorire il riequilibrio della rete dei servizi e di completare la formazione degli operatori;
- alla promozione di iniziative, nelle forme e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, per l'aggiornamento del personale, con particolare riferimento ai progettiobiettivi e ai programmi speciali e all'attivazione del sistema informativo;
- allo svolgimento, in collaborazione con le università, di iniziative per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei docenti da utilizzare nelle varie attività di formazione.
Ai fini dell'assunzione e del coordinato svolgimento delle iniziative di cui al precedente comma, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana specifiche direttive ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 e con riferimento alla legge regionale 23 gennaio 1976, n. 2.
Art. 11
Attivazione e compiti del sistema informativo regionale
La Regione assicura il coordinato svolgimento delle attività del sistema informativo regionale per le finalità di cui all'art. 17, primo comma, della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 e all'art. 2 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22. A tal fine la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge predispone appositi programmi concernenti i criteri, le procedure e l'organizzazione del sistema informativo regionale.
Principali compiti del sistema informativo regionale sono:
a) la rilevazione delle informazioni relative alle condizioni di salute della popolazione e ai fattori ambientali che costituiscono situazioni di rischio e determinano stati di malattia;
b) l'individuazione di criteri e procedure per la rilevazione in termini di efficacia ed efficienza dell'attività sanitaria;
c) la rilevazione degli aspetti economico - finanziari connessi al funzionamento del servizio sanitario regionale, anche in riferimento alle previsioni di cui agli articoli 11, secondo comma e 49, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, la Regione si avvale in particolare dell'osservatorio epidemiologico nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 48.
Le unità sanitarie locali provvedono alla rilevazione delle informazioni epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione regionale, con riferimento agli obiettivi generali e alle indicazioni dei singoli progetti - obiettivo e programmi speciali della presente legge. Le unità sanitarie locali assicurano altresì il coordinato svolgimento delle attività di indagine epidemiologica in relazione all'attuazione di programmi regionali e in rapporto a specifiche situazioni locali e promuovono e organizzano le rilevazioni necessarie alla propria iniziativa sanitaria.
La Regione e le unità sanitarie locali provvedono alla diffusione delle informazioni statistico - epidemiologiche di interesse regionale e locale anche in riferimento al disposto dell'articolo 18, primo comma, della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.
Titolo III
ATTUAZIONE E VERIFICA DEL PIANO SANITARIO REGIONALE
Art. 12
Realizzazione degli obiettivi del piano
La struttura organizzativa, l'ambito territoriale di riferimento, l'ubicazione e il dimensionamento dei presidi e dei servizi per lo svolgimento delle funzioni sanitarie sono indicate, per ciascuna unità sanitaria locale, nell' allegato n. 10.
Le indicazioni dell'allegato n. 10, nonchè quelle contenute nei progetti - obiettivo e nei programmi speciali sono riferite alla scadenza del periodo di validità del piano. Le unità sanitarie locali provvedono, nell'arco del triennio, alla loro graduale realizzazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Le unità sanitarie locali nell'esercizio delle funzioni si attengono, agli indirizzi e alle direttive emanati dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, ai fini di assicurare la conformità dell'attività delle stesse agli obiettivi del servizio sanitario nazionale e alle norme della presente legge.
Art. 13
Riorganizzazione, riconversione di attività
Al fine di realizzare gli obiettivi della presente legge, l'unità sanitaria locale territorialmente competente provvede alla riorganizzazione e/ o alla riconversione delle attività svolte nei presidi extraospedalieri e nelle strutture organizzative ospedaliere esistenti e funzionanti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e non previsti nell'allegato n. 10.
La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può indirizzare direttive alle unità sanitarie locali per la realizzazione delle finalità di cui al precedente comma.
Art. 14
Verifica e aggiornamento del piano
Entro il 31 gennaio di ogni anno compreso nel periodo di validità del piano, le unità sanitarie locali debbono trasmettere al presidente della giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso. La relazione deve contenere l'indicazione del grado di realizzazione delle previsioni della presente legge con particolare riferimento a quelle contenute nell'allegato n. 10 e dei livelli assistenziali raggiunti e deve essere predisposta sulla base di apposita direttiva emanata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Con riferimento all'art. 49, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, entro un mese dalla data di cui al primo comma, il presidente della giunta regionale presenta al consiglio una relazione generale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale.
Qualora nel corso del periodo di validità del piano si rilevano, anche sulla base delle relazioni di cui al primo comma, esigenze di aggiornamento dello stesso, il consiglio regionale vi provvede, su proposta della giunta.
Art. 15
Organici delle unità sanitarie locali
Le unità sanitarie locali, nell'approvazione delle piante organiche del personale ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, assicurano che i presidi e i servizi siano dotati di un organico adeguato al raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla presente legge.
Art. 16
Convenzione con gli organi della sanità militare
Le finalità previste dall'art. 11, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, sono realizzate attraverso apposite convenzioni stipulate fra la Regione e gli organi della sanità militare competenti per territorio. Tali convenzioni, una volta definite, fanno parte del piano sanitario regionale.
Le convenzioni di cui al precedente comma vanno attuate, per quanto concerne la definizione degli aspetti organizzativi, delle modalità operative e dell'utilizzazione delle strutture, con specifiche convenzioni da stipulare fra gli organi della sanità militare e le unità sanitarie locali.
Art. 17
Convenzioni con le istituzioni sanitarie private
Le convenzioni tra le unità sanitarie locali e le istituzioni sanitarie private, di cui all'articolo 44, secondo comma, lettera a) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, sono stipulate, sulla base di quanto stabilito, ai sensi della stessa legge n. 833, dal titolo I, capo II e dal titolo II della legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2.
Art. 18
Termalismo terapeutico
La qualificazione e la valorizzazione delle prestazioni termali terapeutiche è attuata dalle unità sanitarie locali attraverso l'integrazione delle prestazioni termali con le altre prestazioni sanitarie e la qualificazione delle strutture, secondo le indicazioni dell'allegato n. 11.
Le convenzioni con gli stabilimenti termali, di cui all'art. 44, secondo comma, lettera b) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, sono stipulate dalle unità sanitarie locali, sulla base di quanto stabilito, ai sensi della stessa legge n. 833, dal titolo III della legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2, in riferimento alle previsioni del richiamato allegato n. 11.
Titolo IV
RAPPORTI CON LE UNIVERSITA'
Art. 19
Convenzioni con le università
Le conversioni fra la Regione e le università, stipulate sulla base degli schemi - tipo di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, per le finalità previste dal predetto articolo e tenendo conto dei criteri di cui all' articolo 23, secondo comma, della legge regionale 18 maggio 1979, n. 14, fanno parte del piano sanitario regionale.
L'apporto delle facoltà di medicina nel settore assistenziale è richiesto per la realizzazione delle previsioni contenute nell'allegato n. 10. A tali previsioni dovrà farsi altresì riferimento per l'individuazione dei servizi, dei presidi e delle strutture delle unità sanitarie locali che saranno utilizzati da parte delle facoltà di medicina per esigenze di didattica e di ricerca.
Alla nomina dei rappresentanti della Regione in seno alla commissione di cui all'art. 39, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno ed alla stipulazione delle convenzioni di cui al primo comma provvede la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 20
Convenzione fra le università e le unità sanitarie locali
Le convenzioni di cui al precedente articolo 19 sono attuate entro sei mesi dalla stipula delle stesse, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
In relazione all'utilizzazione di strutture assistenziali, con ambito di riferimento regionale, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può emanare direttive alle unità sanitarie locali per la stipulazione delle convenzioni di cui all'ottavo comma dell' art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Titolo V
FINANZIAMENTO DEL PIANO
Art. 21
Finanziamento del piano e trasferimento dei fondi alle unità sanitarie locali
Al finanziamento della presente legge si provvede sulla base degli stanziamenti specificamente iscritti nella legge di bilancio pluriennale della Regione Emilia - Romagna per il triennio 1981/ 1983, con riferimento al bilancio pluriennale dello Stato per il medesimo periodo.
Gli stanziamenti annui di cui al precedente comma sono iscritti nel bilancio annuale della Regione e sono trasferiti alle unità sanitarie locali così finalizzati:
1) spesa di mantenimento:
a) spesa corrente, quota a destinazione indistinta;
b) spesa corrente, quota per interventi imprevisti;
2) spesa di sviluppo:
a) spesa corrente, quota a destinazione vincolata;
b) spesa in conto capitale.
Le unità sanitarie locali per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge utilizzano, secondo il metodo della programmazione, le risorse ad esse complessivamente trasferite.
Art. 22
Finanziamento della spesa di mantenimento
La ripartizione fra le unità sanitarie locali delle quote del fondo sanitario nazionale per il finanziamento della spesa di mantenimento è effettuata sulla base di parametri numerici determinati con legge regionale, sentiti i comuni.
Con riferimento all'art. 51, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, i trasferimenti alle unità sanitarie locali delle quote ad esse assegnate sono disposti trimestralmente dalla giunta regionale.
Art. 23
Finanziamento della spesa di sviluppo
I fondi finalizzati alla spesa corrente a destinazione vincolata e alla spesa in conto capitale sono destinati al finanziamento delle attività di cui agli allegati 12 e 13 e sono ripartiti dal consiglio regionale alle unità sanitarie locali secondo gli indirizzi della presente legge e sulla base di parametri che garantiscano un progressivo riequilibrio nella distribuzione delle risorse.
Per lhattivazione o il potenziamento dei servizi previsti dall'allegato n. 10 le somme destinate al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo sono integrate, anche in relazione al disposto dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, dalle eventuali economie derivanti dalla gestione corrente delle attività delle unità sanitarie locali, nonchè da ogni altra risorsa utilizzabile dalle unità sanitarie locali medesime ai sensi delle leggi vigenti.
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 24
Utilizzazione provvisoria del personale presso le unità sanitarie locali
Nell'attesa dell'approvazione delle piante organiche da parte delle unità sanitarie locali e dell'inquadramento nel ruolo nominativo regionale del personale del servizio sanitario nazionale secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, il personale appartenente agli istituti, enti e gestioni sanitarie soppressi ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, è provvisoriamente utilizzato presso le unità sanitarie locali nel cui ambito territoriale sono compresi gli istituti, enti e gestioni sanitarie suddetti.
L'utilizzazione provvisoria del personale da parte delle unità sanitarie locali, in attesa del definitivo inquadramento nelle piante organiche, è effettuata tenuto conto dei profili professionali e delle posizioni funzionali del personale stesso, in relazione alle esigenze connesse all'attuazione della presente legge e all'organizzazione e al funzionamento dei servizi delle unità sanitarie locali previsti al titolo II, capo II, della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.
Al personale di cui al primo comma è garantita la posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente, istituto o gestione di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno. In riferimento al quarto comma dell'articolo 66 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, in via transitoria e nel rispetto dell'art. 64 del citato, DPR, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può indicare le posizioni funzionali da considerare equipollenti.
Art. 25
Norme per l'assistenza psichiatrica.
I servizi ospedalieri di cui al quinto comma dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno ed il numero di posti - letto di cui ciascuno è dotato sono individuati nell' allegato n. 10.
La temporanea deroga prevista dall'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, scade il 31 dicembre 1980.
Art. 26
Approvazione degli allegati
Sono approvati i seguenti allegati:
- Allegato n. 1 - Progetto - obiettivo " Tutela della procreazione libera e responsabile e della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva ";
- Allegato n. 2 - Progetto - obiettivo " Tutela della salute delle persone anziane ";
- Allegato n. 3 - Progetto - obiettivo " Tutela della salute dei lavoratori in ambiente di lavoro ";
- Allegato n. 4 - Progetto - obiettivo " Igiene pubblica ";
- Allegato n. 5 - Progetto - obiettivo " Tutela della salute dei tossicodipendenti e prevenzione degli stati di tossicodipendenza ";
- Allegato n. 6 - Programma speciale " Roganizzazione delle attività emodialitiche e di trapianto renale ";
- Allegato n. 7 - Programma speciale " Organizzazione della raccolta, della distribuzione e dell'utilizzo del sangue umano ";
- Allegato n. 8 - Programma speciale " Organizzazione delle attività cardiochirurgiche ";
- Allegato n. 9 - Programma speciale " Organizzazione di attività ortopediche ad alta specializzazione e dei relativi programmi di ricerca finalizzata ";
- Allegato n. 10 - " Struttura organizzativa, ambito territoriale di riferimento, ubicazione e dimensionamento dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali ";
- Allegato n. 11 - " Termalismo terapeutico ";
- Allegato n. 12 - " Spesa di sviluppo ";
- Allegato n. 13 - " Finanziamento dei progettiobiettivo e dei programmi speciali per la quota a destinazione vincolata per la spesa di sviluppo nel triennio 1981/ 1983 ".

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