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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 8

PARAMETRI PROVVISORI DI RIPARTO TRA LE UNITA' SANITARIE LOCALI DELLA QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE A DESTINAZIONE INDISTINTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 6 marzo 1981

Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1981 e fino all'entrata in vigore delle leggi di piano sanitario nazionale e regionale, la quota del fondo sanitario nazionale attribuita alla Regione per il finanziamento della spesa corrente a destinazione indistinta per l'esercizio 1981 e iscritta nel bilancio di previsione della Regione del medesimo esercizio, è ripartita alle Unità Sanitarie Locali in rapporto proporzionalmente diretto alla quota afferente a ciascuna, allo stesso titolo, per la competenza dell'esercizio 1980. Alla determinazione di tale quota provvede la Giunta regionale.
Il trasferimento della quota spettante a ciascuna Unità Sanitaria Locale in base al precedente comma è attuato, all'inizio di ciascun trimestre, dalla Giunta regionale tenuto conto dell'ammontare delle risorse effettivamente trasferite alla Regione.

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