LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 8
PARAMETRI PROVVISORI DI RIPARTO TRA LE UNITA' SANITARIE LOCALI DELLA QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE A DESTINAZIONE INDISTINTA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 6 marzo 1981
Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1981 e fino all'entrata in vigore delle leggi di piano sanitario nazionale e regionale, la quota del fondo sanitario nazionale attribuita alla Regione per il finanziamento della spesa corrente a destinazione indistinta per l'esercizio 1981 e iscritta nel bilancio di previsione della Regione del medesimo esercizio, è ripartita alle Unità Sanitarie Locali in rapporto proporzionalmente diretto alla quota afferente a ciascuna, allo stesso titolo, per la competenza dell'esercizio 1980. Alla determinazione di tale quota provvede la Giunta regionale.
Il trasferimento della quota spettante a ciascuna Unità Sanitaria Locale in base al precedente comma è attuato, all'inizio di ciascun trimestre, dalla Giunta regionale tenuto conto dell'ammontare delle risorse effettivamente trasferite alla Regione.
Si applica il disposto dell'articolo 50, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
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