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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 8

PARAMETRI PROVVISORI DI RIPARTO TRA LE UNITA' SANITARIE LOCALI DELLA QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE A DESTINAZIONE INDISTINTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 6 marzo 1981

Art. 2
I parametri provvisori di riparto determinati ai sensi del precedente articolo 1 non si applicano alle quote del fondo sanitario nazionale attribuite alla Regione e destinate al finanziamento della spesa in conto capitale, al finanziamento della spesa corrente a destinazione vincolata e della spesa per interventi imprevisti di cui all' articolo 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, al cui riparto fra le Unità Sanitarie Locali si provvederà sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario regionale.

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