LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 8
PARAMETRI PROVVISORI DI RIPARTO TRA LE UNITA' SANITARIE LOCALI DELLA QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE A DESTINAZIONE INDISTINTA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 6 marzo 1981
Art. 2
I parametri provvisori di riparto determinati ai sensi del precedente articolo 1 non si applicano alle quote del fondo sanitario nazionale attribuite alla Regione e destinate al finanziamento della spesa in conto capitale, al finanziamento della spesa corrente a destinazione vincolata e della spesa per interventi imprevisti di cui all' articolo 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , al cui riparto fra le Unità Sanitarie Locali si provvederà sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario regionale.