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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981

Art. 12
All'art. 12 della L. R. n. 34/ 79 viene aggiunto il seguente secondo comma:
La fruizione del congedo ordinario è interrotta qualora il collaboratore sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga una grave malattia o incorra in un grave infortunio. Il ricovero, l'infermità, l'infortunio devono essere tempestivamente e adeguatamente documentati.

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