LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981
Art. 13
Il primo comma dell'art. 26 della L. R. n. 34/ 79 è così sostituito:
I collaboratori regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi ove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro.
Possono altresì riunirsi durante l'orario medesimo nei limiti di dodici ore annue.