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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981

Art. 14
Trasferimento di personale tra le Regioni e gli Enti locali
I collaboratori regionali di ruolo, purchè in posizione di comando da almeno un anno presso un Ente locale, possono esservi trasferiti quando la normativa dell'Ente stesso ne consenta l'inquadramento nei propri ruoli; il provvedimento di trasferimento è adottato dalla Giunta regionale con il consenso del collaboratore e previa intesa con l'Amministrazione interessata.
In deroga a quanto stabilito al secondo comma dell' art. 50 della legge regionale n. 12/ 79, i dipendenti di Enti locali, purchè in posizione di comando da almeno un anno presso la Regione, gli Istituti e Aziende regionali, possono essere inquadrati nel ruolo regionale.
Il provvedimento di inquadramento è adottato dalla Giunta regionale con il consenso del dipendente e previa intesa con l'Amministrazione interessata, a condizione che esista la disponibilità del posto nella qualifica funzionale e nel livello retributivo corrispondente a quelli rivestiti dal dipendente nell'Ente di provenienza. La decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento coincide con la data di esecutività del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dai ruoli dell'Ente di provenienza. Il dipendente trasferito si colloca nella posizione retributiva corrispondente a quella in godimento presso l'Ente di provenienza.

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