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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981

Art. 16
Formazione e aggiornamento professionale
La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare bilancio e affari generali, previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale, approva i piani periodici delle iniziative, e ne stabilisce le modalità di svolgimento e le condizioni di partecipazione, anche mediante la definizione di orari di lavoro che, nel rispetto del monte ore di obbligo e della funzionalità dei servizi, favoriscano la partecipazione del personale.
Il personale che, in base ai predetti piani, è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale, decise o approvate dalla Giunta, è considerato in servizio a tutti gli effetti. Gli eventuali oneri per la partecipazione sono a carico della Regione.
Qualora queste iniziative si svolgano fuori sede, competono, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa regionale in vigore, l'indennità di missione ed il rimborso spese previsti dalla normativa medesima.

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