Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981

Art. 17
Contrattazione decentrata
La Regione nell'ambito della presente legge provvederà con appositi atti, previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale interessate, presenti in sede regionale, in ordine alle seguenti materie:
a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonchè riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento della struttura operativa regionale;
b) articolazione degli orari di lavoro;
c) standards di rendimento ivi comprese verifiche periodiche sui risultati del lavoro straordinario;
d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonchè connessi criteri di valutazione;
e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;
f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.
Qualora a seguito di ristrutturazione dei servizi emergano nuovi profili professionali si provvederà all' inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.
A tal fine la Regione procederà mediante riqualificazione professionale del personale in servizio, con concorso interno ai fini dell'inquadramento.
Gli atti di cui al I comma non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dalla presente legge.

Espandi Indice