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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981

Art. 2
Validità del contratto
L'accordo contrattuale cui si riferisce la presente legge scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza 1 gennaio 1979, salvo quanto diversamente disposto.
Sono fatti salvi gli effetti già esauriti alla data di entrata in vigore della presente legge conseguenti ad istituti normativi già applicati sulla base della LR n. 34/ 1979.

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