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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981

Art. 20
Assegni personali
Gli assegni personali mensili in godimento alla data del 31/ 1/ 1981 e derivanti dall'applicazione dell'accordo contrattuale per il periodo 1/ 1/ 1976 - 31/ 12/ 1978 vengono riassorbiti dall'1/ 2/ 1981 per un importo pari alla differenza fra il beneficio mensile da riparametrazione di cui al precedente art. 19 e il beneficio mensile da anticipazione di cui al precedente art. 18.
L'eventuale importo residuo viene assorbito con i futuri miglioramenti.

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