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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981

Art. 21
Posizione giuridica ed economica nel nuovo livello retributivo
La posizione giuridica ed economica nel nuovo livello retributivo viene attribuita a decorrere dall'1/ 2/ 1981 con provvedimento della Giunta regionale.
La posizione giuridica ed economica è determinata con le modalità stabilite dall'art. 43 della LR n. 34/ 79.
La posizione economica nel livello retributivo corrisponde al maturato economico che è così costituito:
a) stipendio tabellare in godimento al 31/ 1/ 81 comprensivo di classi e scatti (escluso quanto anticipato ai sensi del precedente art. 18);
b) beneficio da riparametrazione di cui al precedente art. 19, riportando tale beneficio da mensile ad annuo, moltiplicandolo per dodici;
c) riconoscimento della anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e di quello precedentemente preso a base della Regione ai fini dell'immissione nel ruolo unico regionale. Il riconoscimento comporta l'attribuzione di L.800 mese per anno di servizio e per dodici mesi.
Il maturato in itinere è relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.
L'attribuzione della posizione giuridica ed economica al personale assunto a norma dell'art. 61 dello Statuto regionale viene effettuata con le modalità di cui ai commi precedenti.

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