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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981

Art. 22
Inquadramento nel VII livello retributivo
Per la maturazione del triennio di servizio effettivo richiesto dal secondo comma dell'art. 37 della legge n. 34/ 79 Sito esterno ai fini dell'inquadramento nel VII livello retributivo, viene valutato, nella misura ridotta del 50% e, comunque, per un massimo di un anno e sei mesi, anche il servizio effettivamente prestato nel quarto livello funzionale retributivo di cui alla LR n. 25/ 73.
Agli stessi fini e nella stessa misura viene valutato il servizio reso nella carriera di concetto, o nei livelli funzionali ad essa corrispondenti, di altre pubbliche Amministrazioni da parte di collaboratori regionali di ruolo, limitatamente ai servizi già riconosciuti dalla Regione in sede di immissione nel ruolo unico regionale.
Completato il triennio di cui al primo comma, si effettua l'inquadramento nel VII livello retributivo. La posizione giuridica ed economica in tale livello è individuata con le modalità di cui all'art. 21. Il maturato economico è nel caso in ispecie, costituito unicamente dallo stipendio in godimento alla data di completamento del triennio.

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