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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981

Art. 24
Personale di Enti disciolti
Al personale messo a disposizione delle Regioni dal 1 aprile 1979 a norma della legge 641/ 78 Sito esterno, il cui trattamento economico non era disciplinato dalla normativa statale o parastatale, sono estesi i benefici economici da anticipazione poer gli anni 1979 e 1980 nelle seguenti misure, salvo conguaglio: lire 10.000 mensili per l'anno 1979 e lire 45.000 mensili per l'anno 1980 e fino alla data del loro inquadramento nel ruolo unico regionale o nei ruoli degli enti locali.

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