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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981

Art. 25
Soppressione del trattamento economico "ad esaurimento" di dirigente superiore
Il trattamento economico della qualifica di dirigente superiore mantenuto " ad esaurimento " ai dirigenti superiori statali inquadrati nel ruolo unico regionale, i quali, a norma dell'art. 38 della legge 26/ 73 Sito esterno, non hanno optato in sede di primo inquadramento per il trattamento economico regionale, viene soppresso a decorrere dal 1 febbraio 1981.
A partire da questa data compete agli interessati il trattamento economico stabilito dalla presente legge per l'ottavo livello retributivo.
La posizione giuridica ed economica in tale livello viene individuata con le modalità di cui all'art. 21 che precede. Il maturato economico è, nel caso in ispecie, costituito unicamente dallo stipendio e dalla indennità di funzione in godimento al 31/ 1/ 1981. Il maturato in itinere è relativo allo scatto in corso di maturazione.

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