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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981

Art. 26
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ammontanti a complessive lire 4.182.000.000 per l'esercizio finanziario 1981, l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi che saranno stanziati sui capitoli 00250, 02220, 04080, 04180 e 75050 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981, imputando a ciascuno di essi la spesa in proporzione alle esigenze.

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