LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981
Art. 3
Trattamento economico
A decorrere dal 1 febbraio 1981 lo stipendio iniziale annuo lordo è stabilito per i singoli livelli retributivi nella tabella seguente:
I Liv. retributivo | L.2.160.000 |
I Liv. retrib. (dopo 6 mesi di servizio) | L.2.400.000 |
II Liv. retributivo | L.2.688.000 |
III Liv. retributivo | L.3.012.000 |
IV Liv. retributivo | L.3.372.000 |
V Liv. retributivo | L.4.140.000 |
VI Liv. retributivo | L.4.920.000 |
VII Liv. retributivo | L.5.964.000 |
VIII Liv. retributivo | L.8.700.000 |
Al personale spettano altresì:
a) la progressione economica di cui al successivo art. 4;
b) l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato;
c) la tredicesima mensilità - da corrispondere nel mese di dicembre di ogni anno - in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;
d) i compensi per lavoro ordinario notturno e festivo nella misura e con i criteri stabiliti all'art. 5 della presente legge;
e) il compenso per la funzione di coordinamento nella misura e con i criteri stabiliti dall'art. 8 della presente legge e dalle altre norme vigenti;
f) gli assegni personali derivanti dall'applicazione dell' accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario relativo al periodo 1 gennaio 1976 - 31 dicembre 1978 per l'importo non riassorbito a norma del successivo art. 20.
L'art. 29 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, è abrogato.