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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981

Art. 3
Trattamento economico
A decorrere dal 1 febbraio 1981 lo stipendio iniziale annuo lordo è stabilito per i singoli livelli retributivi nella tabella seguente:
I Liv. retributivoL.2.160.000
I Liv. retrib. (dopo 6 mesi di servizio)L.2.400.000
II Liv. retributivoL.2.688.000
III Liv. retributivoL.3.012.000
IV Liv. retributivoL.3.372.000
V Liv. retributivoL.4.140.000
VI Liv. retributivoL.4.920.000
VII Liv. retributivoL.5.964.000
VIII Liv. retributivoL.8.700.000
Al personale spettano altresì:
a) la progressione economica di cui al successivo art. 4;
b) l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato;
c) la tredicesima mensilità - da corrispondere nel mese di dicembre di ogni anno - in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;
d) i compensi per lavoro ordinario notturno e festivo nella misura e con i criteri stabiliti all'art. 5 della presente legge;
e) il compenso per la funzione di coordinamento nella misura e con i criteri stabiliti dall'art. 8 della presente legge e dalle altre norme vigenti;
f) gli assegni personali derivanti dall'applicazione dell' accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario relativo al periodo 1 gennaio 1976 - 31 dicembre 1978 per l'importo non riassorbito a norma del successivo art. 20.

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