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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981

Art. 4
Progressione economica nell'ambito di ciascun livello retributivo
La progressione economica nell'ambito di ciascun livello retributivo si articola per classi e scatti periodici biennali, nella misura e con le modalità di seguito specificate:
a) otto classi biennali dell'8% costante sul valore iniziale del livello;
b) dopo il sedicesimo anno, scatti biennali del 2,50%, computati sullo stipendio iniziale aumentato delle classi di godimento, in modo da garantire il raggiungimento della quantità di incremento economico realizzabile, nel corrispondente livello, al quarantesimo anno di anzianità secondo la LR n. 34/ 1979.
Le classi di stipendio e gli aumenti biennali, anche se convenzionali, si conferiscono, in conformità a quanto stabilito dal 4 comma dell'art. 50 della legge 11/ 7/ 1980, n. 312 Sito esterno, con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Il conseguimento delle classi e degli scatti di stipendio è ritardato nei casi e con le modalità di cui agli artt. 43, primo comma, 68, secondo comma, 71, primo comma, 75, primo e secondo comma, della LR n. 25/ 1973, all'art. 19 della LR 26/ 73, agli artt. 15, quinto comma, 16, secondo comma, 17, secondo comma, della LR n. 34/ 1979.
In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50% alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato. La maggiorazione è riassorbita all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

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