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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981

Art. 5
Lavoro ordinario notturno e festivo
Ai collaboratori regionali competono per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 L.600 orarie lorde.
Per il servizio ordinario di turno prestato in giornate riconosciute festive per legge competono L.675 orarie lorde elevate a L.1.000 se lo stesso servizio è reso in orario notturno.
La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.
I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.

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