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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981

Art. 6
Compenso per prestazioni straordinarie
I compensi orari per prestazioni di lavoro straordinario restano congelati, per il periodo di validità del contratto 1979/ 81, negli importi determinati a norma del primo comma dell'art. 32 della LR n. 34/ 79, fatti salvi gli incrementi derivanti dalle variazioni della indennità integrativa speciale previsti dal secondo comma dello stesso articolo.

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