Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981

Art. 7
All'art. 6 della L. R. n. 34/ 79 sono aggiunti, dopo il quarto, i seguenti commi:
La Giunta regionale, ferma restando la normativa di carattere generale in vigore e previo confronto con le organizzazioni sindacali, con deliberazioni periodiche in presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, può autorizzare un numero complessivo di collaboratori regionali non superiore al 2% dell'organico ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue.
I collaboratori cui può applicarsi il disposto del comma precedente, sono individuati fra quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento degli organi istituzionali della Regione.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 la spesa complessiva annuale non può eccedere, in ogni caso, quella relativa a 150 ore pro capite.

Espandi Indice