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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981

Art. 9
Trattamento economico del personale incaricato e supplente
Il trattamento economico stabilito dall'art. 3 della presente legge si applica anche al personale incaricato a norma dell'art. 61 dello Statuto regionale.
Al personale assunto con incarico a tempo determinato per i Centri regionali di formazione professionale o come supplente spetta il trattamento economico iniziale stabilito per il corrispondente livello retributivo dall'art. 3 della presente legge.
Al personale incaricato a tempo indeterminato a norma della legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno e della legge regionale 30 maggio 1980, n. 45, spetta il trattamento economico iniziale stabilito dall'art. 3 della presente legge per il livello retributivo in cui è compreso il profilo professionale per il quale questo personale ha conseguita l'idoneità.

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