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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981

Titolo I
Art. 1
Finalità della legge
Con la presente legge sono introdotte modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 20/ 7/ 1973, n. 25 e n. 26;
23/ 4/ 1979, n. 12 e 22/ 10/ 1979, n. 34, allo scopo di omogeneizzare il trattamento economico e lo stato giuridico del personale della Regione Emilia - Romagna con quello delle altre Regioni a statuto ordinario in relazione a quanto previsto in sede di accordo contrattuale nazionale per il triennio 1979/ 1981.
Art. 2
Validità del contratto
L'accordo contrattuale cui si riferisce la presente legge scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza 1 gennaio 1979, salvo quanto diversamente disposto.
Sono fatti salvi gli effetti già esauriti alla data di entrata in vigore della presente legge conseguenti ad istituti normativi già applicati sulla base della LR n. 34/ 1979.
Art. 3
Trattamento economico
A decorrere dal 1 febbraio 1981 lo stipendio iniziale annuo lordo è stabilito per i singoli livelli retributivi nella tabella seguente:
I Liv. retributivoL.2.160.000
I Liv. retrib. (dopo 6 mesi di servizio)L.2.400.000
II Liv. retributivoL.2.688.000
III Liv. retributivoL.3.012.000
IV Liv. retributivoL.3.372.000
V Liv. retributivoL.4.140.000
VI Liv. retributivoL.4.920.000
VII Liv. retributivoL.5.964.000
VIII Liv. retributivoL.8.700.000
Al personale spettano altresì:
a) la progressione economica di cui al successivo art. 4;
b) l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato;
c) la tredicesima mensilità - da corrispondere nel mese di dicembre di ogni anno - in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;
d) i compensi per lavoro ordinario notturno e festivo nella misura e con i criteri stabiliti all'art. 5 della presente legge;
e) il compenso per la funzione di coordinamento nella misura e con i criteri stabiliti dall'art. 8 della presente legge e dalle altre norme vigenti;
f) gli assegni personali derivanti dall'applicazione dell' accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario relativo al periodo 1 gennaio 1976 - 31 dicembre 1978 per l'importo non riassorbito a norma del successivo art. 20.
Art. 4
Progressione economica nell'ambito di ciascun livello retributivo
La progressione economica nell'ambito di ciascun livello retributivo si articola per classi e scatti periodici biennali, nella misura e con le modalità di seguito specificate:
a) otto classi biennali dell'8% costante sul valore iniziale del livello;
b) dopo il sedicesimo anno, scatti biennali del 2,50%, computati sullo stipendio iniziale aumentato delle classi di godimento, in modo da garantire il raggiungimento della quantità di incremento economico realizzabile, nel corrispondente livello, al quarantesimo anno di anzianità secondo la LR n. 34/ 1979.
Le classi di stipendio e gli aumenti biennali, anche se convenzionali, si conferiscono, in conformità a quanto stabilito dal 4 comma dell'art. 50 della legge 11/ 7/ 1980, n. 312 Sito esterno, con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Il conseguimento delle classi e degli scatti di stipendio è ritardato nei casi e con le modalità di cui agli artt. 43, primo comma, 68, secondo comma, 71, primo comma, 75, primo e secondo comma, della LR n. 25/ 1973, all'art. 19 della LR 26/ 73, agli artt. 15, quinto comma, 16, secondo comma, 17, secondo comma, della LR n. 34/ 1979.
In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50% alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato. La maggiorazione è riassorbita all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.
Art. 5
Lavoro ordinario notturno e festivo
Ai collaboratori regionali competono per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 L.600 orarie lorde.
Per il servizio ordinario di turno prestato in giornate riconosciute festive per legge competono L.675 orarie lorde elevate a L.1.000 se lo stesso servizio è reso in orario notturno.
La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.
I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.
Art. 6
Compenso per prestazioni straordinarie
I compensi orari per prestazioni di lavoro straordinario restano congelati, per il periodo di validità del contratto 1979/ 81, negli importi determinati a norma del primo comma dell'art. 32 della LR n. 34/ 79, fatti salvi gli incrementi derivanti dalle variazioni della indennità integrativa speciale previsti dal secondo comma dello stesso articolo.
Art. 7
All'art. 6 della L. R. n. 34/ 79 sono aggiunti, dopo il quarto, i seguenti commi:
La Giunta regionale, ferma restando la normativa di carattere generale in vigore e previo confronto con le organizzazioni sindacali, con deliberazioni periodiche in presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, può autorizzare un numero complessivo di collaboratori regionali non superiore al 2% dell'organico ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue.
I collaboratori cui può applicarsi il disposto del comma precedente, sono individuati fra quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento degli organi istituzionali della Regione.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 la spesa complessiva annuale non può eccedere, in ogni caso, quella relativa a 150 ore pro capite.
Art. 8
Compenso per funzione di coordinamento
A decorrere dal 1 febbraio 1981, la percentuale del 25% stabilita dal quarto comma dell'art. 38 della LR 12/ 79, così come modificato dall'art. 35 della LR 34/ 79, è sostituita con la percentuale del 20%.
Art. 9
Trattamento economico del personale incaricato e supplente
Il trattamento economico stabilito dall'art. 3 della presente legge si applica anche al personale incaricato a norma dell'art. 61 dello Statuto regionale.
Al personale assunto con incarico a tempo determinato per i Centri regionali di formazione professionale o come supplente spetta il trattamento economico iniziale stabilito per il corrispondente livello retributivo dall'art. 3 della presente legge.
Al personale incaricato a tempo indeterminato a norma della legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno e della legge regionale 30 maggio 1980, n. 45, spetta il trattamento economico iniziale stabilito dall'art. 3 della presente legge per il livello retributivo in cui è compreso il profilo professionale per il quale questo personale ha conseguita l'idoneità.
Art. 10
Trattenute per scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa
Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le conseguenti trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario (senza le maggiorazioni), aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.
Art. 11
Cure idropiniche e termali
Le assenze per attendere a terapie idropiniche e termali, debitamente prescritte, sono ricomprese fra le assenze per malattia di cui all'art. 15 della LR n. 34/ 79 e restano assoggettate alla medesima disciplina.
Art. 12
All'art. 12 della L. R. n. 34/ 79 viene aggiunto il seguente secondo comma:
La fruizione del congedo ordinario è interrotta qualora il collaboratore sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga una grave malattia o incorra in un grave infortunio. Il ricovero, l'infermità, l'infortunio devono essere tempestivamente e adeguatamente documentati.
Art. 13
I collaboratori regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi ove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro.
Possono altresì riunirsi durante l'orario medesimo nei limiti di dodici ore annue.
Art. 14
Trasferimento di personale tra le Regioni e gli Enti locali
I collaboratori regionali di ruolo, purchè in posizione di comando da almeno un anno presso un Ente locale, possono esservi trasferiti quando la normativa dell'Ente stesso ne consenta l'inquadramento nei propri ruoli; il provvedimento di trasferimento è adottato dalla Giunta regionale con il consenso del collaboratore e previa intesa con l'Amministrazione interessata.
In deroga a quanto stabilito al secondo comma dell' art. 50 della legge regionale n. 12/ 79, i dipendenti di Enti locali, purchè in posizione di comando da almeno un anno presso la Regione, gli Istituti e Aziende regionali, possono essere inquadrati nel ruolo regionale.
Il provvedimento di inquadramento è adottato dalla Giunta regionale con il consenso del dipendente e previa intesa con l'Amministrazione interessata, a condizione che esista la disponibilità del posto nella qualifica funzionale e nel livello retributivo corrispondente a quelli rivestiti dal dipendente nell'Ente di provenienza. La decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento coincide con la data di esecutività del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dai ruoli dell'Ente di provenienza. Il dipendente trasferito si colloca nella posizione retributiva corrispondente a quella in godimento presso l'Ente di provenienza.

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