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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981

Titolo II
Art. 15
Informazione
Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle Organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè i programmi e gli investimenti della Regione.
L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.
L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.
Art. 16
Formazione e aggiornamento professionale
La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare bilancio e affari generali, previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale, approva i piani periodici delle iniziative, e ne stabilisce le modalità di svolgimento e le condizioni di partecipazione, anche mediante la definizione di orari di lavoro che, nel rispetto del monte ore di obbligo e della funzionalità dei servizi, favoriscano la partecipazione del personale.
Il personale che, in base ai predetti piani, è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale, decise o approvate dalla Giunta, è considerato in servizio a tutti gli effetti. Gli eventuali oneri per la partecipazione sono a carico della Regione.
Qualora queste iniziative si svolgano fuori sede, competono, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa regionale in vigore, l'indennità di missione ed il rimborso spese previsti dalla normativa medesima.
Art. 17
Contrattazione decentrata
La Regione nell'ambito della presente legge provvederà con appositi atti, previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale interessate, presenti in sede regionale, in ordine alle seguenti materie:
a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonchè riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento della struttura operativa regionale;
b) articolazione degli orari di lavoro;
c) standards di rendimento ivi comprese verifiche periodiche sui risultati del lavoro straordinario;
d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonchè connessi criteri di valutazione;
e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;
f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.
Qualora a seguito di ristrutturazione dei servizi emergano nuovi profili professionali si provvederà all' inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.
A tal fine la Regione procederà mediante riqualificazione professionale del personale in servizio, con concorso interno ai fini dell'inquadramento.
Gli atti di cui al I comma non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dalla presente legge.

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