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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 1981, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 20 LUGLIO 1973 N. 25 E N. 26, DELLA LR 23 APRILE 1979 N. 12 E DELLA LR 22 OTTOBRE 1979, N. 34, A SEGUITO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 6 marzo 1981

INDICE

Espandere area tit3 Titolo III - NORME TRANSITORIE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
Art. 1
Finalità della legge
Con la presente legge sono introdotte modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 20/ 7/ 1973, n. 25 e n. 26;
23/ 4/ 1979, n. 12 e 22/ 10/ 1979, n. 34, allo scopo di omogeneizzare il trattamento economico e lo stato giuridico del personale della Regione Emilia - Romagna con quello delle altre Regioni a statuto ordinario in relazione a quanto previsto in sede di accordo contrattuale nazionale per il triennio 1979/ 1981.
Art. 2
Validità del contratto
L'accordo contrattuale cui si riferisce la presente legge scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza 1 gennaio 1979, salvo quanto diversamente disposto.
Sono fatti salvi gli effetti già esauriti alla data di entrata in vigore della presente legge conseguenti ad istituti normativi già applicati sulla base della LR n. 34/ 1979.
Art. 3
Trattamento economico
A decorrere dal 1 febbraio 1981 lo stipendio iniziale annuo lordo è stabilito per i singoli livelli retributivi nella tabella seguente:
I Liv. retributivoL.2.160.000
I Liv. retrib. (dopo 6 mesi di servizio)L.2.400.000
II Liv. retributivoL.2.688.000
III Liv. retributivoL.3.012.000
IV Liv. retributivoL.3.372.000
V Liv. retributivoL.4.140.000
VI Liv. retributivoL.4.920.000
VII Liv. retributivoL.5.964.000
VIII Liv. retributivoL.8.700.000
Al personale spettano altresì:
a) la progressione economica di cui al successivo art. 4;
b) l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato;
c) la tredicesima mensilità - da corrispondere nel mese di dicembre di ogni anno - in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;
d) i compensi per lavoro ordinario notturno e festivo nella misura e con i criteri stabiliti all'art. 5 della presente legge;
e) il compenso per la funzione di coordinamento nella misura e con i criteri stabiliti dall'art. 8 della presente legge e dalle altre norme vigenti;
f) gli assegni personali derivanti dall'applicazione dell' accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario relativo al periodo 1 gennaio 1976 - 31 dicembre 1978 per l'importo non riassorbito a norma del successivo art. 20.
Art. 4
Progressione economica nell'ambito di ciascun livello retributivo
La progressione economica nell'ambito di ciascun livello retributivo si articola per classi e scatti periodici biennali, nella misura e con le modalità di seguito specificate:
a) otto classi biennali dell'8% costante sul valore iniziale del livello;
b) dopo il sedicesimo anno, scatti biennali del 2,50%, computati sullo stipendio iniziale aumentato delle classi di godimento, in modo da garantire il raggiungimento della quantità di incremento economico realizzabile, nel corrispondente livello, al quarantesimo anno di anzianità secondo la LR n. 34/ 1979.
Le classi di stipendio e gli aumenti biennali, anche se convenzionali, si conferiscono, in conformità a quanto stabilito dal 4 comma dell'art. 50 della legge 11/ 7/ 1980, n. 312 Sito esterno, con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Il conseguimento delle classi e degli scatti di stipendio è ritardato nei casi e con le modalità di cui agli artt. 43, primo comma, 68, secondo comma, 71, primo comma, 75, primo e secondo comma, della LR n. 25/ 1973, all'art. 19 della LR 26/ 73, agli artt. 15, quinto comma, 16, secondo comma, 17, secondo comma, della LR n. 34/ 1979.
In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50% alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato. La maggiorazione è riassorbita all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.
Art. 5
Lavoro ordinario notturno e festivo
Ai collaboratori regionali competono per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 L.600 orarie lorde.
Per il servizio ordinario di turno prestato in giornate riconosciute festive per legge competono L.675 orarie lorde elevate a L.1.000 se lo stesso servizio è reso in orario notturno.
La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.
I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.
Art. 6
Compenso per prestazioni straordinarie
I compensi orari per prestazioni di lavoro straordinario restano congelati, per il periodo di validità del contratto 1979/ 81, negli importi determinati a norma del primo comma dell'art. 32 della LR n. 34/ 79, fatti salvi gli incrementi derivanti dalle variazioni della indennità integrativa speciale previsti dal secondo comma dello stesso articolo.
Art. 7
All'art. 6 della L. R. n. 34/ 79 sono aggiunti, dopo il quarto, i seguenti commi:
La Giunta regionale, ferma restando la normativa di carattere generale in vigore e previo confronto con le organizzazioni sindacali, con deliberazioni periodiche in presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, può autorizzare un numero complessivo di collaboratori regionali non superiore al 2% dell'organico ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue.
I collaboratori cui può applicarsi il disposto del comma precedente, sono individuati fra quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento degli organi istituzionali della Regione.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 la spesa complessiva annuale non può eccedere, in ogni caso, quella relativa a 150 ore pro capite.
Art. 8
Compenso per funzione di coordinamento
A decorrere dal 1 febbraio 1981, la percentuale del 25% stabilita dal quarto comma dell'art. 38 della LR 12/ 79, così come modificato dall'art. 35 della LR 34/ 79, è sostituita con la percentuale del 20%.
Art. 9
Trattamento economico del personale incaricato e supplente
Il trattamento economico stabilito dall'art. 3 della presente legge si applica anche al personale incaricato a norma dell'art. 61 dello Statuto regionale.
Al personale assunto con incarico a tempo determinato per i Centri regionali di formazione professionale o come supplente spetta il trattamento economico iniziale stabilito per il corrispondente livello retributivo dall'art. 3 della presente legge.
Al personale incaricato a tempo indeterminato a norma della legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno e della legge regionale 30 maggio 1980, n. 45, spetta il trattamento economico iniziale stabilito dall'art. 3 della presente legge per il livello retributivo in cui è compreso il profilo professionale per il quale questo personale ha conseguita l'idoneità.
Art. 10
Trattenute per scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa
Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le conseguenti trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario (senza le maggiorazioni), aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.
Art. 11
Cure idropiniche e termali
Le assenze per attendere a terapie idropiniche e termali, debitamente prescritte, sono ricomprese fra le assenze per malattia di cui all'art. 15 della LR n. 34/ 79 e restano assoggettate alla medesima disciplina.
Art. 12
All'art. 12 della L. R. n. 34/ 79 viene aggiunto il seguente secondo comma:
La fruizione del congedo ordinario è interrotta qualora il collaboratore sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga una grave malattia o incorra in un grave infortunio. Il ricovero, l'infermità, l'infortunio devono essere tempestivamente e adeguatamente documentati.
Art. 13
I collaboratori regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi ove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro.
Possono altresì riunirsi durante l'orario medesimo nei limiti di dodici ore annue.
Art. 14
Trasferimento di personale tra le Regioni e gli Enti locali
I collaboratori regionali di ruolo, purchè in posizione di comando da almeno un anno presso un Ente locale, possono esservi trasferiti quando la normativa dell'Ente stesso ne consenta l'inquadramento nei propri ruoli; il provvedimento di trasferimento è adottato dalla Giunta regionale con il consenso del collaboratore e previa intesa con l'Amministrazione interessata.
In deroga a quanto stabilito al secondo comma dell' art. 50 della legge regionale n. 12/ 79, i dipendenti di Enti locali, purchè in posizione di comando da almeno un anno presso la Regione, gli Istituti e Aziende regionali, possono essere inquadrati nel ruolo regionale.
Il provvedimento di inquadramento è adottato dalla Giunta regionale con il consenso del dipendente e previa intesa con l'Amministrazione interessata, a condizione che esista la disponibilità del posto nella qualifica funzionale e nel livello retributivo corrispondente a quelli rivestiti dal dipendente nell'Ente di provenienza. La decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento coincide con la data di esecutività del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dai ruoli dell'Ente di provenienza. Il dipendente trasferito si colloca nella posizione retributiva corrispondente a quella in godimento presso l'Ente di provenienza.
Titolo II
Art. 15
Informazione
Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle Organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè i programmi e gli investimenti della Regione.
L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.
L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.
Art. 16
Formazione e aggiornamento professionale
La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare bilancio e affari generali, previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale, approva i piani periodici delle iniziative, e ne stabilisce le modalità di svolgimento e le condizioni di partecipazione, anche mediante la definizione di orari di lavoro che, nel rispetto del monte ore di obbligo e della funzionalità dei servizi, favoriscano la partecipazione del personale.
Il personale che, in base ai predetti piani, è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale, decise o approvate dalla Giunta, è considerato in servizio a tutti gli effetti. Gli eventuali oneri per la partecipazione sono a carico della Regione.
Qualora queste iniziative si svolgano fuori sede, competono, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa regionale in vigore, l'indennità di missione ed il rimborso spese previsti dalla normativa medesima.
Art. 17
Contrattazione decentrata
La Regione nell'ambito della presente legge provvederà con appositi atti, previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale interessate, presenti in sede regionale, in ordine alle seguenti materie:
a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonchè riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento della struttura operativa regionale;
b) articolazione degli orari di lavoro;
c) standards di rendimento ivi comprese verifiche periodiche sui risultati del lavoro straordinario;
d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonchè connessi criteri di valutazione;
e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;
f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.
Qualora a seguito di ristrutturazione dei servizi emergano nuovi profili professionali si provvederà all' inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.
A tal fine la Regione procederà mediante riqualificazione professionale del personale in servizio, con concorso interno ai fini dell'inquadramento.
Gli atti di cui al I comma non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dalla presente legge.
Titolo III
NORME TRANSITORIE
Art. 18
Anticipazione dei benefici
Per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1979 è corrisposta al personale dipendente dalla Regione la somma di L.10.000 lorde mensili.
Per il periodo 1 gennaio 1980 - 31 gennaio 1981 è corrisposta allo stesso personale la somma mensile sotto indicata per ciascun livello retributivo. Per la tredicesima mensilità del 1980 la predetta somma è ridotta del 50%.
Livelli retributivi parametro importo mensile (lire) ex legge n. 34/ 79 Sito esterno TABELLA RISTRUTTURATA
Livelli retributivi ex legge n.34/79parametroimporto mensile (lire)
I100L.45.000
II116L.45.000
III130L.50.000
IV142L.50.000
V167L.55.000
VI178L.55.000
VII220L.65.000
VIII333L.95.000
I benefici di cui ai precedenti commi sono pensionabili e pertanto soggetti alle normali ritenute previdenziali e assistenziali.
Art. 19
Beneficio da riparametrazione
A partire dall'1/ 2/ 1981 al personale inquadrato nel ruolo unico regionale, nonchè a quello incaricato a norma dell'art. 61 dello Statuto, sono attribuiti i seguenti benefici economici mensili lordi: TABELLA RISTRUTTURATA
IL.45.000
I (dopo 6 mesi)L.51.500
IIL.51.500
IIIL.55.000
IVL.61.200
VL.101.250
VIL.128.700
VIIL.133.600
VIIIL.180.416
Art. 20
Assegni personali
Gli assegni personali mensili in godimento alla data del 31/ 1/ 1981 e derivanti dall'applicazione dell'accordo contrattuale per il periodo 1/ 1/ 1976 - 31/ 12/ 1978 vengono riassorbiti dall'1/ 2/ 1981 per un importo pari alla differenza fra il beneficio mensile da riparametrazione di cui al precedente art. 19 e il beneficio mensile da anticipazione di cui al precedente art. 18.
L'eventuale importo residuo viene assorbito con i futuri miglioramenti.
Art. 21
Posizione giuridica ed economica nel nuovo livello retributivo
La posizione giuridica ed economica nel nuovo livello retributivo viene attribuita a decorrere dall'1/ 2/ 1981 con provvedimento della Giunta regionale.
La posizione giuridica ed economica è determinata con le modalità stabilite dall'art. 43 della LR n. 34/ 79.
La posizione economica nel livello retributivo corrisponde al maturato economico che è così costituito:
a) stipendio tabellare in godimento al 31/ 1/ 81 comprensivo di classi e scatti (escluso quanto anticipato ai sensi del precedente art. 18);
b) beneficio da riparametrazione di cui al precedente art. 19, riportando tale beneficio da mensile ad annuo, moltiplicandolo per dodici;
c) riconoscimento della anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e di quello precedentemente preso a base della Regione ai fini dell'immissione nel ruolo unico regionale. Il riconoscimento comporta l'attribuzione di L.800 mese per anno di servizio e per dodici mesi.
Il maturato in itinere è relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.
L'attribuzione della posizione giuridica ed economica al personale assunto a norma dell'art. 61 dello Statuto regionale viene effettuata con le modalità di cui ai commi precedenti.
Art. 22
Inquadramento nel VII livello retributivo
Per la maturazione del triennio di servizio effettivo richiesto dal secondo comma dell'art. 37 della legge n. 34/ 79 Sito esterno ai fini dell'inquadramento nel VII livello retributivo, viene valutato, nella misura ridotta del 50% e, comunque, per un massimo di un anno e sei mesi, anche il servizio effettivamente prestato nel quarto livello funzionale retributivo di cui alla LR n. 25/ 73.
Agli stessi fini e nella stessa misura viene valutato il servizio reso nella carriera di concetto, o nei livelli funzionali ad essa corrispondenti, di altre pubbliche Amministrazioni da parte di collaboratori regionali di ruolo, limitatamente ai servizi già riconosciuti dalla Regione in sede di immissione nel ruolo unico regionale.
Completato il triennio di cui al primo comma, si effettua l'inquadramento nel VII livello retributivo. La posizione giuridica ed economica in tale livello è individuata con le modalità di cui all'art. 21. Il maturato economico è nel caso in ispecie, costituito unicamente dallo stipendio in godimento alla data di completamento del triennio.
Art. 23
Trasferimento di personale tra le Regioni
I collaboratori regionali che siano in posizione di comando presso altre Regioni alla data del 22/ 7/ 1980 possono essere a queste trasferiti alle condizioni e con le modalità di cui al I e III comma dell'art. 14 della presente legge.
I dipendenti di altre Regioni che siano in posizione di comando presso la Regione alla data predetta possono essere inquadrati nel ruolo regionale alle condizioni e con le modalità di cui al II e III comma dell'art. 14 della presente legge.
Art. 24
Personale di Enti disciolti
Al personale messo a disposizione delle Regioni dal 1 aprile 1979 a norma della legge 641/ 78 Sito esterno, il cui trattamento economico non era disciplinato dalla normativa statale o parastatale, sono estesi i benefici economici da anticipazione poer gli anni 1979 e 1980 nelle seguenti misure, salvo conguaglio: lire 10.000 mensili per l'anno 1979 e lire 45.000 mensili per l'anno 1980 e fino alla data del loro inquadramento nel ruolo unico regionale o nei ruoli degli enti locali.
Art. 25
Soppressione del trattamento economico "ad esaurimento" di dirigente superiore
Il trattamento economico della qualifica di dirigente superiore mantenuto " ad esaurimento " ai dirigenti superiori statali inquadrati nel ruolo unico regionale, i quali, a norma dell'art. 38 della legge 26/ 73 Sito esterno, non hanno optato in sede di primo inquadramento per il trattamento economico regionale, viene soppresso a decorrere dal 1 febbraio 1981.
A partire da questa data compete agli interessati il trattamento economico stabilito dalla presente legge per l'ottavo livello retributivo.
La posizione giuridica ed economica in tale livello viene individuata con le modalità di cui all'art. 21 che precede. Il maturato economico è, nel caso in ispecie, costituito unicamente dallo stipendio e dalla indennità di funzione in godimento al 31/ 1/ 1981. Il maturato in itinere è relativo allo scatto in corso di maturazione.
Art. 26
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ammontanti a complessive lire 4.182.000.000 per l'esercizio finanziario 1981, l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi che saranno stanziati sui capitoli 00250, 02220, 04080, 04180 e 75050 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981, imputando a ciascuno di essi la spesa in proporzione alle esigenze.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 3 marzo 1981

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