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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1981, n. 13

MODIFICA DEL PRIMO PERIODO DEL QUARTO COMMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1977, N. 2 " PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO" PER QUANTO RIGUARDA LA RACCOLTA DEI TARTUFI (FUNGHI IPOGEI)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 13 maggio 1981

ARTICOLO UNICO
Il primo periodo del quarto comma dell'art. 11 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, è sostituito dai seguenti:
" Per praticare la raccolta dei tartufi (funghi ipogei) i cercatori dovranno essere muniti di un' autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente su apposito tesserino disposto in modo uniforme per tutto il territorio regionale. L'autorizzazione ha validità negli ambiti territoriali determinati dalla Provincia, sentiti i Comuni e le Comunità montane, ed ha durata annuale: essa pu򠥳sere rinnovata con apposite stampigliature di proroga per gli anni successivi. Per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti i diversi Comuni la Provincia dovrà tener conto sia delle effettive possibilità di produzione tartufigena della zona, sia del carico di cercatori che pu򠥳sere razionalmente ed opportunamente consentito sul territorio.

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