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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1981, n. 15

NORME PER LA SCELTA DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA FRUENTE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO - ATTUAZIONE DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457 Sito esterno.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 27 maggio 1981

Art. 11
Requisiti soggettivi degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi, nonchè degli occupanti a qualunque titolo per il recupero del patrimonio edilizio
Gli assegnatari e gli acquirenti di alloggi realizzati da cooperative o da imprese, nonchè gli occupanti (proprietari, conduttori o con altro titolo) di alloggi recuperati devono:
a) avere la cittadinanza italiana ovvero, limitatamente agli alloggi assegnati in locazione, la facoltà riconosciuta al cittadino straniero di concorrere all'assegnazione;
b) avere la residenza ovvero l'attività lavorativa nel comune in cui vengono realizzati gli alloggi o in comuni contermini, fatta salva la facoltà del lavoratore emigrato all'estero di concorrere in un solo comune da indicare entro il 31 gennaio di ciascun anno con un certificato rilasciato da una rappresentanza consolare;
c) non essere titolari, essi stessi o i membri del loro nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, su altro alloggio adeguato alle necessità del nucleo familiare nel comune ove ha sede l'intervento se trattasi di comune classificato montano, o, nei restanti casi, anche in comuni contermini; per alloggio idoneo si intende l'abitazione composta da un numero di vani, esclusi gli accessori (cucine, servizi, ingresso e disimpegno) pari a quello dei componenti la famiglia con un minimo di tre e un massimo di cinque vani;
d) non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concessi - dello Stato o di altro ente pubblico;
e) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a quello massimo calcolato ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.

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