LEGGE REGIONALE 09 giugno 1981, n. 16
NUOVE PROVVIDENZE PER LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI CONSIDERATI DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 dell' 11 giugno 1981
Art. 1
Contributi anticipati per il Regolamento (CEE n. 355/ 77)
Ai fini della concessione di contributi in capitale a favore delle iniziative approvate dalla CEE nell'ambito dei programmi specifici rivolti allo sviluppo od alla razionalizzazione del trattamento, della trasformazione e della commercializzazione di uno o più prodotti agricoli o zootecnici di cui al Regolamento CEE n. 355/ 77 del 15- 2- 1977 ed a norma dell'art. 6 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , che trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative relative alla applicazione dei Regolamenti della CEE in ciascuna delle materie definite dal decreto presidenziale medesimo, è autorizzata la spesa di L.6.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982 in anticipazione degli appositi finanziamenti statali previsti dalla legge 3 ottobre 1977 n. 863 ed in riferimento al disposto del Capitolo II - Criteri di massima - lettera E - punto 19 del Piano Agricolo Nazionale ex lege 27- 12- 1977, n. 984, approvato con delibera del CIPAA 13- 12- 1979 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 febraio 1980. (Capitolo n. 20060).
Le autorizzazioni di spesa recate dall'art. 7, lettera a) della legge regionale 20- 10- 1979 n. 31 e successive modificazioni per complessive L.8.924.000.000 nel triennio 1979- 1981 sono parimenti considerate anticipazioni degli appositi finanziamenti statali di cui al primo comma del presente articolo.