LEGGE REGIONALE 09 giugno 1981, n. 16
NUOVE PROVVIDENZE PER LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI CONSIDERATI DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 dell' 11 giugno 1981
Art. 2
Impianti cooperativi di particolare rilevanza pubblica
Per i fini previsit dall'art. 3 della legge regionale 4- 4- 1973, n. 20 e limitatamente all'acquisto di impianti per la lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli compresi nei programmi di cui alla legge 27- 12- 1977, n. 984 ed aventi particolare rilevanza di interesse pubblico regionale, è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale in favore di Cooperative e loro Consorzi nei limiti dello stanziamento di L.5.324.000.000 nel 1981. (Capitolo n. 20030).
La concessione dei contributi in conto capitale, prevista dal primo comma del presente articolo, può concorrere fino al 50% del costo della realizzazione di iniziative parzialmente finanziate con contributi erogati direttamente dallo Stato ai sensi dell'art. 5 della legge 1- 7- 1977 n. 403 o di altre analoghe norme, rimanendo proporzionalmente ridotta, in tal caso, la concessione di contributi in conto interessi su mutui agevolati.