LEGGE REGIONALE 09 giugno 1981, n. 16
NUOVE PROVVIDENZE PER LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI CONSIDERATI DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 dell' 11 giugno 1981
Art. 5
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte:
a) - quanto alle anticipazioni di cui all'art. 1, pari a complessive Lire 20 miliardi e 924 milioni, mediante le assegnazioni di pari importo, che verranno disposte dalle competenti autorità statali a norma della legge 3- 10- 1977, n. 863 ;
b) - quanto ai contributi in capitale, di cui agli artt. 2, 3 e 4, pari a complessive L.8 miliardi e 924 milioni, mediante la riutilizzazione delle quote assegnate alla Regione per l'attuazione del programma coordinato nazionalmente dal Ministero dell'Agricoltura, " Impianti cooperativi" della legge 27- 12- 1977, n. 984 , pari a L.2 miliardi e 231 milioni per ciascuno degli anni 1979- 1980- 1981 e 1982, attualmente impiegate in via provvisoria per il finanziamento delle anticipazioni regionali di cui all'art. 1 ultimo comma, della presente legge, e che si renderanno nuovamente disponibili a seguito della acquisizione delle assegnazioni statali sulla legge 863/ 1977 di cui alla precedente lettera a) del presente articolo.