LEGGE REGIONALE 09 giugno 1981, n. 16
NUOVE PROVVIDENZE PER LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI CONSIDERATI DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 dell' 11 giugno 1981
INDICE
Art. 1 - Contributi anticipati per il Regolamento (CEE n. 355/ 77)
Art. 2 - Impianti cooperativi di particolare rilevanza pubblica
Art. 3Impianti cooperativi del settore lattiero - caseario
Art. 4 - Impianto cooperativo per la valorizzazione dei sottoprodotti
Art. 5 - Copertura finanziaria
Art. 6 - Variazioni di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Contributi anticipati per il Regolamento (CEE n. 355/ 77)
Ai fini della concessione di contributi in capitale a favore delle iniziative approvate dalla CEE nell'ambito dei programmi specifici rivolti allo sviluppo od alla razionalizzazione del trattamento, della trasformazione e della commercializzazione di uno o più prodotti agricoli o zootecnici di cui al Regolamento CEE n. 355/ 77 del 15- 2- 1977 ed a norma dell'art. 6 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , che trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative relative alla applicazione dei Regolamenti della CEE in ciascuna delle materie definite dal decreto presidenziale medesimo, è autorizzata la spesa di L.6.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982 in anticipazione degli appositi finanziamenti statali previsti dalla legge 3 ottobre 1977 n. 863 ed in riferimento al disposto del Capitolo II - Criteri di massima - lettera E - punto 19 del Piano Agricolo Nazionale ex lege 27- 12- 1977, n. 984, approvato con delibera del CIPAA 13- 12- 1979 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 febraio 1980. (Capitolo n. 20060).
Le autorizzazioni di spesa recate dall'art. 7, lettera a) della legge regionale 20- 10- 1979 n. 31 e successive modificazioni per complessive L.8.924.000.000 nel triennio 1979- 1981 sono parimenti considerate anticipazioni degli appositi finanziamenti statali di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 2
Impianti cooperativi di particolare rilevanza pubblica
Per i fini previsit dall'art. 3 della legge regionale 4- 4- 1973, n. 20 e limitatamente all'acquisto di impianti per la lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli compresi nei programmi di cui alla legge 27- 12- 1977, n. 984 ed aventi particolare rilevanza di interesse pubblico regionale, è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale in favore di Cooperative e loro Consorzi nei limiti dello stanziamento di L.5.324.000.000 nel 1981. (Capitolo n. 20030).
La concessione dei contributi in conto capitale, prevista dal primo comma del presente articolo, può concorrere fino al 50% del costo della realizzazione di iniziative parzialmente finanziate con contributi erogati direttamente dallo Stato ai sensi dell'art. 5 della legge 1- 7- 1977 n. 403 o di altre analoghe norme, rimanendo proporzionalmente ridotta, in tal caso, la concessione di contributi in conto interessi su mutui agevolati.
Art. 3
Impianti cooperativi del settore lattiero - caseario
E' autorizzata la spesa di L.2.000.000.000 nel 1982 per la concessione dei contributi in conto capitale per la ristrutturazione degli impianti delle cooperative operanti nel settore lattiero - caseario a norma della legge regionale 19- 8- 1976, n. 36, art. 4, primo comma. (Capitolo n. 10920).
Art. 4
Impianto cooperativo per la valorizzazione dei sottoprodotti
E' autorizzata l'assegnazione speciale delle seguenti somme per gli esercizi 1981 e 1982 all'ERSA - Ente Regionale Sviluppo Agricolo - per la effettuazione di interventi nell'ambito delle competenze attribuite dall' art. 2 comma secondo della legge regionale 13- 5- 1977, n. 19. (Capitolo n. 18760):
- 1981 L.600.000.000
- 1982 L.1.000.000.000
Con i fondi assegnati l'ERSA dovrà provvedere a realizzare in Comacchio un impianto da affidare in gestione a Cooperative o a loro Consorzi per la valorizzazione di sottoprodotti dell'agricoltura.
Art. 5
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte:
a) - quanto alle anticipazioni di cui all'art. 1, pari a complessive Lire 20 miliardi e 924 milioni, mediante le assegnazioni di pari importo, che verranno disposte dalle competenti autorità statali a norma della legge 3- 10- 1977, n. 863 ;
b) - quanto ai contributi in capitale, di cui agli artt. 2, 3 e 4, pari a complessive L.8 miliardi e 924 milioni, mediante la riutilizzazione delle quote assegnate alla Regione per l'attuazione del programma coordinato nazionalmente dal Ministero dell'Agricoltura, " Impianti cooperativi" della legge 27- 12- 1977, n. 984 , pari a L.2 miliardi e 231 milioni per ciascuno degli anni 1979- 1980- 1981 e 1982, attualmente impiegate in via provvisoria per il finanziamento delle anticipazioni regionali di cui all'art. 1 ultimo comma, della presente legge, e che si renderanno nuovamente disponibili a seguito della acquisizione delle assegnazioni statali sulla legge 863/ 1977 di cui alla precedente lettera a) del presente articolo.
Art. 6
Variazioni di bilancio
La iscrizione a bilancio annuale e pluriennale delle autorizzazioni di spesa di cui alla presente legge terrà luogo con legge di bilancio o di variazione da parte dello Stato degli atti amministrativi di assegnazione dei fondi di copertura.
La erogazione delle spese autorizzate potrà essere disposta, compatibilmente con il rispetto dell'equilibrio nella gestione della cassa regionale, anche prima della riscossione delle corrispondenti assegnazioni statali da parte della Regione dei fondi statali di copertura.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 9 giugno 1981