LEGGE REGIONALE 16 giugno 1981, n. 17
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 giugno 1981
Art. 1
Professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico
Nella Regione Emilia - Romagna la professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico è disciplinata dalla presente legge.
E' " guida turistica" chi per professione, accompagna comitive, famiglie o persone singole nelle visite ad opere d' arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, ad attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali in genere. Può inoltre fornire ogni opportuna informazione sull'apparato produttivo esistente sul territorio per la valorizzazione del turismo congressuale e d' affari.
E' " interprete" chi, per professione, presta la propria opera per la traduzione scritta e orale di lingue straniere in congressi, in convegni, in riunioni o in incontri nonchè nell'assistenza a turisti stranieri.
E' " accompagnatore turistico" (o corriere) chi, per professione, accompagna comitive, famiglie o persone singole nei viaggi attraverso il territorio nazionale od estero.