LEGGE REGIONALE 16 giugno 1981, n. 17
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 giugno 1981
Art. 3
Presupposti per il rilascio della licenza di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico
Fermo quanto disposto dall'art. 11 e dall'articolo 123, 2 comma, del RD 18 giugno 1931, n. 773, il rilascio della licenza da parte del Comune per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico, è subordinato all'esito favorevole di prove d' esame scritte ed orali, distinte per ciascuna professione, ai fini dell'accertamento della formazione professione, ai fini dell'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente, avanti all'apposita commissione giudicatrice prevista all'art. 4 della presente legge.