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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1981, n. 17

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 giugno 1981

Art. 6
Materia d' esame
Le prove d' esame previste dall'art. 3 vertono, per le distinte figure professionali, sulle seguenti materie: GUIDA TURISTICA
a) cultura storico - artistica, scientifica economica e materiale della regione;
b) almeno una lingua straniera prescelta fra quelle maggiormente diffuse;
c) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale nonchè nozioni generali di legislazione turistica. INTERPRETE
a) una o più lingue straniere prescelte tra quelle maggiormente diffuse;
b) legislazione, tecnica ed organizzazione turistica;
c) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale. ACCOMPAGNATORE TURISTICO
a) geografia turistica italiana, europea ed extra - europea;
b) tecnica ed organizzazione turistica;
c) disciplina delle comunicazioni e dei trasporti;
d) legislazione turistica e doganale;
e) almeno una lingua straniera prescelta tra quelle maggiormente diffuse;
f) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale.

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