LEGGE REGIONALE 16 giugno 1981, n. 17
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 giugno 1981
Art. 7
Termini e modalità delle prove d' esame
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fissa i termini e le modalità per l'effettuazione delle prove d' esame.
La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.