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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 luglio 1981, n. 19

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1981 - NORME INTERPRETATIVE SULLA FORMAZIONE DEL BILANCIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 10 luglio 1981

Art. 2
L'esercizio provvisorio di detto bilancio potrà essere deliberato dal comitato di gestione e ratificato dall'assemblea generale in sede di approvazione del bilancio di previsione.
L'esercizio provvisorio, solamente per l'anno 1981, potrà essere di 9 mesi ed autorizzato sulla base della proposta del bilancio relativo all'esercizio in corso, limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo per ogni mese di esercizio provvisorio e per un massimo di mesi 9.

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