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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 luglio 1981, n. 19

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1981 - NORME INTERPRETATIVE SULLA FORMAZIONE DEL BILANCIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 10 luglio 1981

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per l'anno 1981, in via del tutto eccezionale, le Unità Sanitarie Locali potranno derogare dalla normativa di cui agli articoli 12 e 19 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, predisponendo il bilancio entro il 30 settembre 1981.
Art. 2
L'esercizio provvisorio di detto bilancio potrà essere deliberato dal comitato di gestione e ratificato dall'assemblea generale in sede di approvazione del bilancio di previsione.
L'esercizio provvisorio, solamente per l'anno 1981, potrà essere di 9 mesi ed autorizzato sulla base della proposta del bilancio relativo all'esercizio in corso, limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo per ogni mese di esercizio provvisorio e per un massimo di mesi 9.
Art. 3
All'articolo 112 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, è aggiunto, dopo il secondo comma, il seguente comma:
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 - II comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno siccessivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 9 luglio 1981

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