Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1981, n. 22

CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE CHE REALIZZANO INTERVENTI PER LA DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Art. 11
Erogazione dei contributi regionali
La Regione mette a disposizione delle Amministrazioni provinciali e del Comitato Circondariale di Rimini (1)le somme corrispondenti ai contributi da erogare ai beneficiari operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali, giusta le risultanze di cui ai precedenti articoli 7 e 9, mediante apertura di credito in proporzione alla distribuzione dei relativi stanziamenti sugli esercizi finanziari 1981- 82- 83.
Per il funzionamento di tali aperture di credito si applicano le norme di cui agli artt. 66 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31 e del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati, n. 50 del 9 dicembre 1978.
L'erogazione dei contributi assegnati dalla Giunta regionale a norma del precedente art. 9 viene effettuata da parte dei funzionari delegati con le seguenti modalità:
a) l'80% del contributo assegnato verrà erogato previa verifica dell'effettiva realizzazione dell'intervento;
- la residua quota del 20% verrà erogata previo accertamento dell'effettivo funzionamento dell'impianto secondo le normative vigenti. A tal fine gli enti delegati si avvarranno dei laboratori del Servizio Sanitario Regionale, addebitando le spese di analisi agli interessati;
b) nei casi previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 3 verrà erogato l'intero ammontare del contributo assegnato previo accertamento dell'avvenuto versamento al Comune o Consorzio interessato delle quote dovute.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Espandi Indice