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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1981, n. 22

CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE CHE REALIZZANO INTERVENTI PER LA DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Art. 15
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ammontanti a complessive Lire 32.002.837.000 nel triennio 1981-83, di cui Lire 14.206.337.000 per contributi a favore delle imprese agricole con priorità per quelle qualificabili "insediamenti produttivi" in ragione di Lire 3.054.362.455 per l'esercizio 1981, Lire 5.575.987.270 per l'esercizio 1982 e Lire 5.575.987.270 per l'esercizio 1983 e Lire 17.796.500.000 per contributi a favore di aziende industriali e artigianali qualificabili "insediamenti produttivi" in ragione di Lire 3.808.451.000 per l'esercizio 1981, Lire 6.994.024.500 per l'esercizio 1982 e Lire 6.994.024.500 per l'esercizio 1983, la Regione fa fronte con i fondi messi a sua disposizione dallo Stato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno e con l'istituzione di due appositi capitoli di spesa nell'ambito della Sezione 4ª, Settore 03 - Programma 03 - Tutela e risanamento ambientale - Rubrica 2ª - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante il prelevamento di pari importo dal fondo globale di cui al capitolo 86620 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione finanziati con i contributi speciali dello Stato a norma dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970 n. 281 Sito esterno ovvero con i fondi aventi destinazione specifica attribuiti alla Regione da leggi speciali dello Stato - Spese di investimento di sviluppo" secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 1, dell'elenco n. 8 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1981.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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