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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1981, n. 22

CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE CHE REALIZZANO INTERVENTI PER LA DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Art. 2
Beneficiari dei contributi
Hanno titolo alla concessione del contributo regionale:
a) i titolari delle imprese industriali e artigianali definibili insediamenti produttivi ai sensi della legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni nonché della deliberazione del consiglio regionale 17 marzo 1977 n. 856;
b) i titolari delle imprese agricole assimilate agli insediamenti produttivi ai sensi della determinazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento 8 maggio 1980 (pubblicata sulla gazzetta Ufficiale 14 maggio 1980, n. 130);
c) i titolari delle imprese agricole che, pur non potendosi qualificare insediamenti produttivi a norma della determinazione interministeriale sopra citata, siano state assimilate a detti insediamenti in base alla deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 1977 n. 856;
d) i consorzi o le società costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), ovvero tra enti pubblici e tali soggetti aventi come scopo la realizzazione di impianti di depurazione che trattino scarichi idrici provenienti da insediamenti riferibili ai soci.
Per accedere al contributo regionale i soggetti di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) devono avere già realizzato interventi che assicurino l'adeguamento dei rispettivi scarichi ai limiti e nei tempi stabiliti dalle normative in vigore.
Avranno altresì titolo alla concessione del contributo regionale in via residuale i titolari delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili con riferimento a quanto previsto nel successivo art. 10.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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