LEGGE REGIONALE 17 agosto 1981, n. 22
CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE CHE REALIZZANO INTERVENTI PER LA DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI
Art. 4
Spese ammissibili al contributo
Le spese di cui al precedente art. 3, nel caso in cui si faccia luogo alla costruzione di impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi, si riferiscono:
- all'acquisto del terreno strettamente necessario alla realizzazione delle opere;
- alla realizzazione dei manufatti;
- all'acquisto, alla realizzazione e al montaggio delle attrezzature e delle opere elettromeccaniche;
- alla realizzazione delle canalizzazioni e delle opere di allacciamento idrico ed elettrico, ivi comprese le cabine di trasformazione;
- alle opere accessorie e di salvaguardia ambientale.
Le suddette spese, nel caso in cui gli interventi si attuino mediante modifiche dei cicli e degli impianti tecnologici produttivi si riferiscono a quella parte di modifiche che abbia effettiva incidenza sull'adeguamento degli scarichi. In tale caso il richiedente dovrà fornire adeguata documentazione tecnico-economica a dimostrazione delle spese per cui viene richiesto il contributo.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".