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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1981, n. 22

CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE CHE REALIZZANO INTERVENTI PER LA DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Art. 5
Domande di contributo
I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 2, entro il novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda per l'assegnazione del contributo all'Amministrazione provinciale competente per territorio o al Comitato circondariale di Rimini. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine innanzi indicato. Saranno considerate valide le domande presentate agli uffici postali fino alla scadenza del termine suddetto.
Le domande devono essere integrate da una relazione tecnica descrittiva degli interventi realizzati, ammissibili al contributo ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, unitamente alla documentazione comprovante le spese sostenute.
I soggetti aventi titolo per beneficiare delle maggiorazioni percentuali indicate al successivo art. 7 devono altresì presentare, unitamente alla domanda, l'eventuale documentazione aggiuntiva comprovante il possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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