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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1981, n. 22

CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE CHE REALIZZANO INTERVENTI PER LA DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Art. 6
Determinazione della spesa riconosciuta ammissibile. Delega alle Province ed al Comitato Circondariale di Rimini(1)
Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato Circondariale di Rimini, in attuazione della delega attribuita con l'art. 1, secondo comma, della legge regionale 24 marzo 1980 n. 19, determinano per ciascuno intervento la spesa riconosciuta ammissibile in linea tecnico-economica al contributo regionale con riferimento a quanto previsto nei precedenti articoli 3 e 4 sulla base degli elementi acquisiti dalle domande presentate e dall'istruttoria effettuata per il rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1979 n. 650 Sito esterno.
Eventuali provvedimenti di reiezione delle domande di contributo dovranno essere adeguatamente motivati.
Nell'assumere le determinazioni di cui sopra gli enti delegati si atterranno alle direttive emanate dalla Giunta regionale.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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