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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1981, n. 22

CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE CHE REALIZZANO INTERVENTI PER LA DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Art. 7
Determinazione del contributo
Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato Circondariale di Rimini(1), sulla base delle determinazioni assunte a norma del precedente articolo, sono altresì delegati ad espletare i seguenti ulteriori adempimenti:
- attribuire, per ogni intervento, un contributo pari al 15% della spesa riconosciuta ammissibile;
- applicare, in aggiunta al contributo base, le seguenti maggiorazioni percentuali, per gli interventi e le situazioni appresso specificate:
15% - per interventi realizzati entro il 13 giugno 1979
20% - per interventi che assicurino entro il 31 dicembre 1981 il raggiungimento della tab. A) di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno
5% - per interventi realizzati fra il 13 giugno 1979 e il 1° marzo 1980
10% - per interventi concernenti la realizzazione di impianti a servizio di più insediamenti produttivi
5% - per interventi relativi ad insediamenti produttivi concernenti i seguenti tipi di attività industriali ed artigianali:
Attività conserviera 3.01. C. - C. ISTAT
Lavorazione grassi animali e vegetali 3.01. E. - C. ISTAT
Industrie alimentari varie 3.01. F. - C. ISTAT
Produzione bevande alcooliche e distillazione alcool 3.01. G. - C. ISTAT
Lavorazione e concia di pellami 3.06. - C. ISTAT
Trattamenti superficiali e elettrogalvanici dei metalli 3.10.47 - C. ISTAT
Industria chimica 3.13. - C. ISTAT con esclusione delle sottoclassi:
- industrie per la produzione di prodotti chimici di base 3.13 A - ISTAT
- industrie dei derivati del petrolio e del carbone 3.13 E - ISTAT
Industria cartaria 3.16. - C. ISTAT
25% - per interventi relativi ad allevamenti suinicoli fino a 2.000 capi/ anno
30% - per interventi relativi ad allevamenti suinicoli in cui si allevino da 2.000 a 7.000 capi/anno
20% - per interventi relativi ad allevamenti suinicoli superiori a 7.000 capi/anno.
Le maggiorazioni percentuali di cui sopra sono sempre calcolate distintamente sulla spesa riconosciuta ammissibile e sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento di una quota complessiva non superiore al 45% di detta spesa ivi compreso il contributo base del 15%

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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