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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1981, n. 22

CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE CHE REALIZZANO INTERVENTI PER LA DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Art. 9
Determinazione dell'entità effettiva del contributo regionale
La Giunta regionale, verificata la conformità delle determinazioni assunte dagli enti delegati a quanto stabilito dai precedenti articoli 6 e 7, provvede a determinare l'entità dei contributi da corrispondere ai soggetti beneficiari.
Nel caso in cui la somma dei contributi da attribuire ai singoli titolari degli interventi, come determinati ai sensi dei precedenti articoli, superi gli stanziamenti assegnati alla Regione Emilia-Romagna con provvedimento adottato dal CIPE in data 11 luglio 1980 (Gazzetta Ufficiale 8/8/1980 n. 217) rispettivamente di Lire 17.796.500.000 per il settore industriale e L.14.206.337.000 per le imprese agricole, la Giunta regionale provvede a determinare in via definitiva ciascun contributo, riducendone l'ammontare in ragione direttamente proporzionale al rapporto che intercorre tra i suddetti stanziamenti e gli importi stabiliti dagli enti delegati.
La comunicazione dell'assegnazione dei contributi ai rispettivi beneficiari viene effettuata a cura delle Amministrazioni provinciali e del Comitato Circondariale di Rimini.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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