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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1981, n. 22

CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE CHE REALIZZANO INTERVENTI PER LA DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

INDICE

Art. 1 - Generalità
Art. 2 - Beneficiari dei contributi
Art. 3 - Interventi finanziabili
Art. 4 - Spese ammissibili al contributo
Art. 5 - Domande di contributo
Art. 6 - Determinazione della spesa riconosciuta ammissibile. Delega alle Province ed al Comitato Circondariale di Rimini
Art. 7 - Determinazione del contributo
Art. 8 - Termini per gli adempimenti degli enti delegati
Art. 9 - Determinazione dell'entità effettiva del contributo regionale
Art. 10 - Insediamenti civili del settore agricolo
Art. 11 - Erogazione dei contributi regionali
Art. 12 - Sostituzione e revoca della delega
Art. 13 - Spese per l'esercizio delle funzioni delegate
Art. 14 - Cumulabilità del contributo regionale
Art. 15 - Copertura finanziaria
Art. 16 - Variazione di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Generalità
La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modificazioni e integrazioni, concede contributi in capitale ai titolari delle imprese industriali, artigiani ed agricole già in attività alla data del 1 gennaio 1975 che abbiano realizzato o realizzino interventi diretti all'abbattimento delle sostanze inquinanti dei rispettivi scarichi idrici secondo i criteri previsti nella presente legge.
Gli interventi suddetti possono consistere sia nella realizzazione di impianti di depurazione o di pretrattamento sia nella modificazione, anche parziale, dei cicli e degli impianti tecnologici produttivi.
I contributi regionali saranno assegnati in misura percentuale sulle spese sostenute per la realizzazione degli interventi secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.
Art. 2
Beneficiari dei contributi
Hanno titolo alla concessione del contributo regionale:
a) i titolari delle imprese industriali e artigianali definibili insediamenti produttivi ai sensi della legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni nonché della deliberazione del consiglio regionale 17 marzo 1977 n. 856;
b) i titolari delle imprese agricole assimilate agli insediamenti produttivi ai sensi della determinazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento 8 maggio 1980 (pubblicata sulla gazzetta Ufficiale 14 maggio 1980, n. 130);
c) i titolari delle imprese agricole che, pur non potendosi qualificare insediamenti produttivi a norma della determinazione interministeriale sopra citata, siano state assimilate a detti insediamenti in base alla deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 1977 n. 856;
d) i consorzi o le società costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), ovvero tra enti pubblici e tali soggetti aventi come scopo la realizzazione di impianti di depurazione che trattino scarichi idrici provenienti da insediamenti riferibili ai soci.
Per accedere al contributo regionale i soggetti di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) devono avere già realizzato interventi che assicurino l'adeguamento dei rispettivi scarichi ai limiti e nei tempi stabiliti dalle normative in vigore.
Avranno altresì titolo alla concessione del contributo regionale in via residuale i titolari delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili con riferimento a quanto previsto nel successivo art. 10.
Art. 3
Interventi finanziabili
Sono ammissibili al contributo regionale le spese sostenute dai soggetti di cui al precedente art. 2 relativamente:
- alla realizzazione di impianti di depurazione o di pretrattamento dei rispettivi scarichi idrici;
- alla modifica, anche parziale, dei cicli e degli impianti tecnologici produttivi il cui fine sia quello di ottenere, in alternativa alla realizzazione di impianti di cui al punto precedente, l'allineamento degli scarichi ai limiti stabiliti dalle normative in vigore. In tale caso la parte degli investimenti corrispondenti a un eventuale aumento della capacità produttiva non può beneficiare dei contributi di cui alla presente legge;
- alla realizzazione - per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici - di lagune sia di tipo aerobico che anaerobico dimensionate come impianti di trattamento o di pretrattamento degli scarichi idrici.
Sono altresì ammissibili al contributo le quote erogate dai titolari degli insediamenti di cui al precedente art. 2 lettere a), b) e c) a Comuni o consorzi intercomunali a titolo di concorso per la costruzione di pubblici impianti di trattamento sovradimensionati ai fini di ricevere gli scarichi delle aziende.
Art. 4
Spese ammissibili al contributo
Le spese di cui al precedente art. 3, nel caso in cui si faccia luogo alla costruzione di impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi, si riferiscono:
- all'acquisto del terreno strettamente necessario alla realizzazione delle opere;
- alla realizzazione dei manufatti;
- all'acquisto, alla realizzazione e al montaggio delle attrezzature e delle opere elettromeccaniche;
- alla realizzazione delle canalizzazioni e delle opere di allacciamento idrico ed elettrico, ivi comprese le cabine di trasformazione;
- alle opere accessorie e di salvaguardia ambientale.
Le suddette spese, nel caso in cui gli interventi si attuino mediante modifiche dei cicli e degli impianti tecnologici produttivi si riferiscono a quella parte di modifiche che abbia effettiva incidenza sull'adeguamento degli scarichi. In tale caso il richiedente dovrà fornire adeguata documentazione tecnico-economica a dimostrazione delle spese per cui viene richiesto il contributo.
Art. 5
Domande di contributo
I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 2, entro il novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda per l'assegnazione del contributo all'Amministrazione provinciale competente per territorio o al Comitato circondariale di Rimini. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine innanzi indicato. Saranno considerate valide le domande presentate agli uffici postali fino alla scadenza del termine suddetto.
Le domande devono essere integrate da una relazione tecnica descrittiva degli interventi realizzati, ammissibili al contributo ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, unitamente alla documentazione comprovante le spese sostenute.
I soggetti aventi titolo per beneficiare delle maggiorazioni percentuali indicate al successivo art. 7 devono altresì presentare, unitamente alla domanda, l'eventuale documentazione aggiuntiva comprovante il possesso dei requisiti all'uopo richiesti.
Art. 6
Determinazione della spesa riconosciuta ammissibile. Delega alle Province ed al Comitato Circondariale di Rimini(1)
Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato Circondariale di Rimini, in attuazione della delega attribuita con l'art. 1, secondo comma, della legge regionale 24 marzo 1980 n. 19, determinano per ciascuno intervento la spesa riconosciuta ammissibile in linea tecnico-economica al contributo regionale con riferimento a quanto previsto nei precedenti articoli 3 e 4 sulla base degli elementi acquisiti dalle domande presentate e dall'istruttoria effettuata per il rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1979 n. 650 Sito esterno.
Eventuali provvedimenti di reiezione delle domande di contributo dovranno essere adeguatamente motivati.
Nell'assumere le determinazioni di cui sopra gli enti delegati si atterranno alle direttive emanate dalla Giunta regionale.
Art. 7
Determinazione del contributo
Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato Circondariale di Rimini(1), sulla base delle determinazioni assunte a norma del precedente articolo, sono altresì delegati ad espletare i seguenti ulteriori adempimenti:
- attribuire, per ogni intervento, un contributo pari al 15% della spesa riconosciuta ammissibile;
- applicare, in aggiunta al contributo base, le seguenti maggiorazioni percentuali, per gli interventi e le situazioni appresso specificate:
15% - per interventi realizzati entro il 13 giugno 1979
20% - per interventi che assicurino entro il 31 dicembre 1981 il raggiungimento della tab. A) di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno
5% - per interventi realizzati fra il 13 giugno 1979 e il 1° marzo 1980
10% - per interventi concernenti la realizzazione di impianti a servizio di più insediamenti produttivi
5% - per interventi relativi ad insediamenti produttivi concernenti i seguenti tipi di attività industriali ed artigianali:
Attività conserviera 3.01. C. - C. ISTAT
Lavorazione grassi animali e vegetali 3.01. E. - C. ISTAT
Industrie alimentari varie 3.01. F. - C. ISTAT
Produzione bevande alcooliche e distillazione alcool 3.01. G. - C. ISTAT
Lavorazione e concia di pellami 3.06. - C. ISTAT
Trattamenti superficiali e elettrogalvanici dei metalli 3.10.47 - C. ISTAT
Industria chimica 3.13. - C. ISTAT con esclusione delle sottoclassi:
- industrie per la produzione di prodotti chimici di base 3.13 A - ISTAT
- industrie dei derivati del petrolio e del carbone 3.13 E - ISTAT
Industria cartaria 3.16. - C. ISTAT
25% - per interventi relativi ad allevamenti suinicoli fino a 2.000 capi/ anno
30% - per interventi relativi ad allevamenti suinicoli in cui si allevino da 2.000 a 7.000 capi/anno
20% - per interventi relativi ad allevamenti suinicoli superiori a 7.000 capi/anno.
Le maggiorazioni percentuali di cui sopra sono sempre calcolate distintamente sulla spesa riconosciuta ammissibile e sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento di una quota complessiva non superiore al 45% di detta spesa ivi compreso il contributo base del 15%
Art. 8
Termini per gli adempimenti degli enti delegati
Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato Circondariale di Rimini(1)assumono le determinazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande di contributo facendone pervenire gli atti alla Regione entro i successivi 15 giorni.
Art. 9
Determinazione dell'entità effettiva del contributo regionale
La Giunta regionale, verificata la conformità delle determinazioni assunte dagli enti delegati a quanto stabilito dai precedenti articoli 6 e 7, provvede a determinare l'entità dei contributi da corrispondere ai soggetti beneficiari.
Nel caso in cui la somma dei contributi da attribuire ai singoli titolari degli interventi, come determinati ai sensi dei precedenti articoli, superi gli stanziamenti assegnati alla Regione Emilia-Romagna con provvedimento adottato dal CIPE in data 11 luglio 1980 (Gazzetta Ufficiale 8/8/1980 n. 217) rispettivamente di Lire 17.796.500.000 per il settore industriale e L.14.206.337.000 per le imprese agricole, la Giunta regionale provvede a determinare in via definitiva ciascun contributo, riducendone l'ammontare in ragione direttamente proporzionale al rapporto che intercorre tra i suddetti stanziamenti e gli importi stabiliti dagli enti delegati.
La comunicazione dell'assegnazione dei contributi ai rispettivi beneficiari viene effettuata a cura delle Amministrazioni provinciali e del Comitato Circondariale di Rimini.
Art. 10
Insediamenti civili del settore agricolo
I fondi destinati al settore agricolo, che risultassero eventualmente non assegnati in attuazione della presente legge, saranno destinati al finanziamento degli interventi da realizzare da parte delle imprese agricole in attuazione della disciplina regionale degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature di cui all'art. 14 della legge n. 319 del 10 maggio 1976 Sito esterno e successive modifiche.
Le modalità per l'assegnazione dei relativi contributi saranno determinate con successiva legge regionale.
Art. 11
Erogazione dei contributi regionali
La Regione mette a disposizione delle Amministrazioni provinciali e del Comitato Circondariale di Rimini (1)le somme corrispondenti ai contributi da erogare ai beneficiari operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali, giusta le risultanze di cui ai precedenti articoli 7 e 9, mediante apertura di credito in proporzione alla distribuzione dei relativi stanziamenti sugli esercizi finanziari 1981- 82- 83.
Per il funzionamento di tali aperture di credito si applicano le norme di cui agli artt. 66 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31 e del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati, n. 50 del 9 dicembre 1978.
L'erogazione dei contributi assegnati dalla Giunta regionale a norma del precedente art. 9 viene effettuata da parte dei funzionari delegati con le seguenti modalità:
a) l'80% del contributo assegnato verrà erogato previa verifica dell'effettiva realizzazione dell'intervento;
- la residua quota del 20% verrà erogata previo accertamento dell'effettivo funzionamento dell'impianto secondo le normative vigenti. A tal fine gli enti delegati si avvarranno dei laboratori del Servizio Sanitario Regionale, addebitando le spese di analisi agli interessati;
b) nei casi previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 3 verrà erogato l'intero ammontare del contributo assegnato previo accertamento dell'avvenuto versamento al Comune o Consorzio interessato delle quote dovute.
Art. 12
Sostituzione e revoca della delega
Per quanto riguarda la sostituzione degli enti delegati da parte della Giunta regionale nonché la revoca delle funzioni delegate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 19.
Art. 13
Spese per l'esercizio delle funzioni delegate
Per quanto riguarda le spese inerenti l'espletamento dei compiti e funzioni affidati alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato Circondariale di Rimini con la presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 19.
Art. 14
Cumulabilità del contributo regionale
Il contributo regionale è cumulabile con altre agevolazioni purché queste si riferiscano a quote di investimento non coperte dal contributo stesso.
Art. 15
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ammontanti a complessive Lire 32.002.837.000 nel triennio 1981-83, di cui Lire 14.206.337.000 per contributi a favore delle imprese agricole con priorità per quelle qualificabili "insediamenti produttivi" in ragione di Lire 3.054.362.455 per l'esercizio 1981, Lire 5.575.987.270 per l'esercizio 1982 e Lire 5.575.987.270 per l'esercizio 1983 e Lire 17.796.500.000 per contributi a favore di aziende industriali e artigianali qualificabili "insediamenti produttivi" in ragione di Lire 3.808.451.000 per l'esercizio 1981, Lire 6.994.024.500 per l'esercizio 1982 e Lire 6.994.024.500 per l'esercizio 1983, la Regione fa fronte con i fondi messi a sua disposizione dallo Stato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno e con l'istituzione di due appositi capitoli di spesa nell'ambito della Sezione 4ª, Settore 03 - Programma 03 - Tutela e risanamento ambientale - Rubrica 2ª - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante il prelevamento di pari importo dal fondo globale di cui al capitolo 86620 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione finanziati con i contributi speciali dello Stato a norma dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970 n. 281 Sito esterno ovvero con i fondi aventi destinazione specifica attribuiti alla Regione da leggi speciali dello Stato - Spese di investimento di sviluppo" secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 1, dell'elenco n. 8 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1981.
Art. 16
Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazione in aumento
Cap. 37340 Sito esterno Sito esterno"Contributi in capitale a favore di aziende industriali e artigianali qualificabili insediamenti produttivi" per la realizzazione di interventi diretti alla depurazione degli scarichi idrici. Quota a carico dello Stato (Art. 20 legge 10/5/1976, n. 319 Sito esterno e art. 5, 7 comma, legge 24/12/1979 n. 650 Sito esterno)" (cni) (Parte 1ª - Sezione 4ª - settore 03 - Programma 03 - Rubrica 2ª "Interventi per il risanamento ambientale")
Sito esterno Sito esterno(Classif. ISTAT: 02 - Spesa di sviluppo - 01 - Funzione propria - 02 - Titolo 2 - 08 - Classif. funz. 38 - Classif. econ. - 16 - Classif. per settori di intervento - 30 - Classif. econ. di 2° grado).
Competenza L.3.808.451.000
Cassa L.3.500.000.000
Cap. 37345 Sito esterno Sito esterno"Contributi in capitale a favore di imprese agricole, con priorità per quelle qualificabili insediamenti produttivi" per la realizzazione di interventi diretti alla depurazione degli scarichi idrici. Quota a carico dello Stato (Articolo 20 legge 10/5/1976, n. 319 Sito esterno e art. 5, 7 comma, legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno)" (cni) (Parte 1ª Sezione 4ª - Settore 03 - Programma 03 - Rubrica 2ª - "Interventi per il risanamento ambientale")
Sito esterno Sito esterno(Classif. ISTAT: 02 - Spesa di sviluppo; 01 - Funz. propria; 02 - Titolo 2 ; 08 - Classif. funz.; 38 - Classif. econ.; 16 - Classif. per settori d'intervento; 30 - Classif. econ. di 2° grado).
Competenza L.3.054.362.455
Cassa L.2.500.000.000
b) Variazione in diminuzione
Cap. 86620 Sito esterno"Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione finanziati con i contributi speciali dello Stato a norma dell'art. 12 della legge 16/ 5/ 1970, n. 281 Sito esterno ovvero con i fondi aventi destinazione specifica attribuiti alla Regione da leggi speciali dello Stato - Spese d'investimento di sviluppo".
Competenza L.6.862.813.455
Cassa L.6.000.000.000

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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