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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1981, n. 23

INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI IL COMITATO REGIONALE E LE SEZIONI DECENTRATE DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 25 agosto 1981

Art. 2
A tutti i componenti effettivi e supplenti che risiedono in un comune diverso da quello sede del comitato o delle sezioni spetta il rimborso delle spese di viaggio quando si rechino alla seduta del comitato o delle sezioni.
Il rimborso delle spese è corrisposto nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super a chilometro ed è determinato sulla base della distanza dal comune di residenza a quello del comitato o delle sezioni.
Ai componenti residenti in comuni di una provincia diversa da quella ove ha sede il comitato o le sezioni di controllo, oltre al gettone di presenza di cui all'art. 1 ed al rimborso delle spese di viaggio di cui ai precedenti commi, è dovuto un rimborso forfettizato per altre spese di L.10.000 per ogni giornata di presenza.

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